Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26131 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26131 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOFRE’ MICHELE N. IL 19/08/1970
avverso la sentenza n. 1805/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/04/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, Giofrè
Michele fu ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato in
abitazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Vincenzo Nucara, con il quale deduce
violazione di legge in relazione al diniego dell’attenuante del danno di lieve
perchè il valore indicato in senten.za di €650 non emerge dagli atti; inoltre si
censura la valutazione di elementi di carattere soggettivo, irrilevanti ai fini
dell’art. 62, n. 4, cod. pen;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
decisione impugnata esclude la ricorrenza dell’attenuante del danno di lieve
entità fondamentalmente in considerazione del danno patrimoniale cagionato alla
persona offesa, comprensivo non solo del valore dei cavi, ma dall’effrazione, cioè
dall’averli divelti, in linea con l’orientamento pacifico di questa Corte per il quale
ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., l’entità
del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio
economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco
dell’oggetto sottratto, comprensivo anche del pregiudizio arrecato con il
danneggiamento cagionato (da ultimo, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini,
Rv. 260201);
– che per costante giurisprudenza di questa Corte l’attenuante di cui all’art. 62,
n. 4, cod. pen implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come
conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché
irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv.
255791) e che i giudici di merito l’hanno esclusa in punto di fatto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
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entità, in considerazione delle condizioni di fatiscenza dell’immobile, anche
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il presidente
Il consigliere estensore