Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26125 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26125 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUZZESE ROQUE GUILLERMO N. IL 08/11/1971
CAPPELLO MASSIMO N. IL 05/02/1975
avverso la sentenza n. 2694/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado,
Bruzzesse Roque Guillermo e Cappello Massimo furono ritenuti responsabili del
reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati, con atti separati sottoscritti personalmente, con i quali si deduce difetto
di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, con riferimento alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità, poiché i ricorrenti si
limitano a denunciare una carenza di motivazione, ma non precisano sotto quale
aspetto la decisione impugnata, presenterebbe vizi o carenze; la mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun
ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigli re stensore

Il presidente

ricostruzione dei fatti alla luce delle prove assunte;

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