Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26121 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26121 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACQUANITI DENIS N. IL 09/12/1981
CONFALONIERI VINCENZO DAMIANO N. IL 25/10/1976
TRAVAGLIO STEFANO N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 4129/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado,
Lacquaniti Denis, Confalonieri Vincenzo e Travaglio Stefano sono stati ritenuti
responsabili dei delitti di rissa e danneggiamento;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
imputati;
– che Lacquaniti Denis, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Maurizio

responsabilità, in relazione alle deposizioni del teste Canistrà e del coimputato
Confalonieri Vincenzo, nonché carenza grafica di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche;
– che Confalonieri Vincenzo e Travaglio Stefano, con atto sottoscritto dal
difensore, avv. Antonino Simonetta, deducono vizio di motivazione in ordine alla
affermazione della responsabilità, per l’inattendibilità del teste Canistrà e
violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato
sull’assenza di rivisitazione critica della propria condotta;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi ricorso vanno dichiarati inammissibili poiché
a) le doglianze di vizio motivazionale in ordine all’affermazione di responsabilità,
proposte da tutti gli imputati, al di là della rubrica, si risolvono in censure di
fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione
operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale
intento è generico richiamo di passaggi della deposizione del teste Canistrà e
delle dichiarazioni del coimputato Confalonieri, senza che ne sia però denunciato
alcun travisamento; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione
non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di
prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale
delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno,
se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione
critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel
provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del

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Terrragni, deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione della

diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del
20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che va ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare
oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta
tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei
testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata
dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed

e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con
riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto .che ad
altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non
sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema;
– che in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche di ricorso i ricorsi
sono tutti assolutamente generici, poiché non indicano le ragioni in base alle
quali i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscerle, fermo restando che il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più
sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini, Rv. 260610);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il conpgliere estensore

Il presidente

attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito

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