Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26120 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26120 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA LUIGI N. IL 07/04/1961
avverso la sentenza n. 2082/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, Ferrara
Luigi è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale si deduce difetto di motivazione in
ordine alla prova della responsabilità;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a denunciare una carenza di motivazione, ma non precisa sotto quale
aspetto la decisione impugnata, presenterebbe vizi o carenze; la mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibilell ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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