Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2612 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2612 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MASSARO CARMELO N. IL 27/01/1951
avverso l’ordinanza n. 2011/2011 GIP TRIBUNALE di COMO, del
28/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
1ette/m*4k le conclusioni del PG Dott. S. S V1 4002)
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Corno, ha rigettato, in funzione di
giudice dell’esecuzione, l’incidente promosso da Carmelo Massaro, diretto al riconoscimento
della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna fatte oggetto di un
provvedimento di cumulo di pene concorrenti.
Ha a tal proposito osservato che l’interessato si era limitato alla richiesta senza indicare
alcun elemento da cui trarre l’unicità del disegno criminoso, potendosi al più apprezzare, in

emergono, di contro, elementi che depongono per l’assenza di un originario disegno criminoso;
infatti, a volte tra gli episodi vi è un lasso di tempo rilevante, altre volte il luogo di
consumazione è tangibilmente distante, altre volte si è trattato di reati di tipologie differenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Carmelo Massaro, deducendo:
difetto di motivazione. Il giudice dell’esecuzione non si è avveduto,
articolando la motivazione di rigetto, che il reato tributario, di cui alla
sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano del 14 luglio 2000 – irrevocabile il 19 settembre 2000 – e il reato
fallimentare, di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 7 marzo 2002 irrevocabile il 27 gennaio 2006 – sono stati commessi, rispettivamente il 23
febbraio 2000 e il 25 novembre 1996, e quindi durante l’arco temporale di
commissione di altri reati, di cui alle sentenze del Tribunale di Lecco dell’Il
maggio 2005 – irrevocabile il 4 dicembre 2007 – e del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Como del 16 maggio 2006 – irrevocabile il
13 gennaio 2011 – per i quali è stata al loro interno già riconosciuto il vincolo
di continuazione. I reati che formano oggetto della richiesta di continuazione,
peraltro, non potevano, per la loro natura – reati di bancarotta fraudolenta essere improvvisati, ma necessitavano di una lunga programmazione, per la
loro preparazione e realizzazione, il che lascia intendere come unico sia stato
l’impulso a realizzare quanto programmato. Il giudice dell’esecuzione, inoltre,
ha fatto illogiche affermazioni circa la distanza tra i luoghi di commissione dei
plurimi delitti, atteso che essi furono commessi in località tra loro prossime,
se pure collocate in circondari diversi, di Tribunali comunque limitrofi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La motivazione del provvedimento impugnato è carente per più profili. Il giudice
dell’esecuzione ha evidenziato

che

i reati per i quali è stata proposta richiesta di

riconoscimento della continuazione furono commessi in luoghi tangibilmente distanti. Il dato di
motivazione non tiene conto, però, che le indicazioni del principio di diritto più volte ribadito da
questa Corte, secondo cui, in fase esecutiva, tra gli indici sintomatici della sussistenza del
vincolo rilevano le condizioni di luogo – cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008 (dep.
2

assenza di detti elementi, una reiterazione nel tempo di gravi delitti. Dalla lettura degli atti

2/12/2008), Lombardo, Rv. 242098 -, non possono essere interpretati in termini di particolare
rigidità, sì da negare ogni apprezzamento più approfondito delle ragioni del richiedente sulla
mera osservazione di una non coincidenza del circondario giudiziario di riferimento. I circondari
possono essere diversi se l’ambito territoriale di commissione dei vari reati è comunque
apprezzabile in termini di unitarietà. Ben può infatti aversi una diversità dei circondari
giudiziari ma, ciononostante, una prossimità spaziale, sicché è necessario che questo aspetto
sia esaminato senza l’uso di parametri precostituiti, e peraltro rispondenti a esigenze del tutto

Ancora, il giudice dell’esecuzione ha argomentato sull’ampiezza del lasso temporale che,
almeno per alcuni casi, è dato apprezzare tra gli episodi criminosi. L’affermazione non è però
tale da spiegare le ragioni della decisione per ogni profilo della vicenda, dal momento che,
almeno per alcuni episodi, il lasso temporale è assai breve, come indicato dallo stesso
ricorrente, che ha messo in evidenza come alcuni reati siano stati commessi entro l’arco
temporale di altri per i quali è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
Infine, il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento alla differente tipologia di reati, ma
la gran parte di essi sembra avere una sufficiente omogeneità: si tratta, infatti, di reati contro
il patrimonio, reati fallimentari e tributari, che possono comporre, almeno in astratto e salvo
verifiche in concreto, un disegno criminoso unitario.
L’insufficienza di questi rilevanti passi della motivazione impedisce che assuma, nella
specie, rilievo il pur condiviso principio di diritto, per il quale in tema di continuazione in
executivis, grava sul condannato che invochi l’applicazione della relativa disciplina l’onere di
allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, non essendo sufficiente il
riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di
reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto,
piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti – Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009 (deo. 19/1/2010), Marianera, Rv.
245970 -.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire un nuovo esame
da parte del giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Como.
Così deciso il 21 novembre 2012.

diverse.

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