Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26119 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26119 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDEZ AGUILAR HENRRY EDSON N. IL 22/02/1983
AGUILAR MARIA CAROLA N. IL 23/05/1986
avverso la sentenza n. 604/2014 TRIBUNALE di LECCO, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Mendez Aguilar Henrry Edson e Aguilar Maria Carola ricorrono avverso la sentenza 15.5.14,
emessa dal Tribunale di Lecco ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per
due reati di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni uno di
reclusione ed € 2.200,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto dei verbali di arresto, perquisizione
e sequestro, nonché alla confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice

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