Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26115 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26115 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNUCCI MARIO N. IL 27/05/1968
avverso la sentenza n. 41/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Iannucci Mario ricorre avverso la sentenza 27.12.13 del Tribunale di Ferrara che ha confermato
quella in data 14.3.13 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di cui
agli artt.61 n.10, 81, 594 e 612 c.p., commessi in danno dell’agente della Polizia Municipale
Cusinatti Sabrina, alla pena di € 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.

comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., per essere l’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni
della parte civile, contrastate da quelle rese dall’imputato e non riscontrate dal alcun teste
esaminato, mentre le doglianze formulate con l’atto di appello erano state disattese richiamando
sostanzialmente le argomentazioni del giudice di pace, il quale però non si era soffermato ad
analizzare l’elemento psicologico né a por mente al comportamento sprezzante e prevaricatore della
p.o. Cusinatti, le cui dichiarazioni non erano state confermate da quelle dei colleghi Buzzoni e
Passerella, nessuno dei due avendo udito le frasi minacciose o ingiuriose asseritamente proferite
dall’imputato.
Inoltre, non erano state valutate né le dichiarazioni dello Iannucci, che non aveva negato di aver
avuto una discussione con la Cusinatti, ma ne aveva esposto il contesto, specificando di essersi lui
stesso rivolto alla polizia atteso l’atteggiamento arrogante della vigilessa, né quelle della teste
Galvani Antonella, che aveva assistito ad una parte della discussione tra imputato e vigilessa,
percependo il tono arrogante di quest’ultima e l’assenza di epiteti offensivi rivolti dall’imputato alla
Cusinatti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dello Iannucci riposi sulle dichiarazioni della
p.o. Cusinatti Sabrina — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , secondo cui lo Iannucci,
alterato per la infrazione al codice della strada per la quale era stato sanzionato dall’agente, aveva

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proferito al suo indirizzo le frasi di cui all’imputazione, per poi calmarsi all’arrivo dei rinforzi,
corroborate da quelle rese dall’operante Passarella Paolo che, intervenuto in ausilio della collega,
aveva notato che l’imputato era in stato di agitazione e si rifiutava di indicare le proprie generalità
alla vigilessa.
Ulteriore riscontro alle affermazioni della parte lesa si era poi avuto — ha sottolineato ancora il

questionare con l’agente per una multa che aveva subito>, vedendolo discutere con atteggiamento
aggressivo , ragion per cui era stata la stessa Buzzoni a
contattare il Comando dei vigili urbani.
Di contro — ha rilevato non certo illogicamente il tribunale — non poteva considerarsi veritiera la
deposizione della Galvani, secondo cui era stata la Cucinati ad assumere un atteggiamento arrogante
e volgare, sia perché la teste si trovava a 20 metri di distanza dai due, come dalla stessa dichiarato,
sia perché la sua presenza non era stata notata da alcuno, neanche dall’imputato, il giorno dei fatti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

giudice di appello – dalle dichiarazioni della teste Buzzoni Aurora, che aveva notato

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