Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26110 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26110 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALZONE GIOVANNI N. IL 26/09/1935
avverso la sentenza n. 23/2013 TRIBUNALE di ENNA, del 16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Falzone Giovanni ricorre avverso la sentenza 16.4.14 del Tribunale di Enna che ha confermato
quella in data 17.6.13 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di
percosse e minaccia, commessi in danno della ex moglie Qouba Aisha, alla pena di € 1.000,00 di
multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

sulle dichiarazioni della parte civile, solo genericamente ritenute credibili.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i
giudici concesso le attenuanti generiche ed irrogato la pena nel minimo, limitandosi ad asserzioni di
mero principio, senza considerare i profondi dissidi personali tra i coniugi e lo stato emotivo
dell’imputato.
Con il terzo motivo si censura mancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei
danni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Falzone riposi sulle dichiarazioni della p.o.
Qouba Aisha — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate da quelle rese dal
vicebrigadiere Draià Salvatore secondo cui, intervenuto sul posto a seguito di segnalazione della
centrale operativa, aveva notato l’imputato, dinanzi alla porta d’ingresso dell’abitazione della p.o.,
che era stata danneggiata, in stato di agitazione e con alito vinoso, condizione di ebbrezza del
Falzone riferita anche dalla Qouba.
Del tutto legittimamente sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in considerazione dei
numerosi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile
anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., mentre, da ultimo, generica deve ritenersi la doglianza del

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per essere l’affermazione di responsabilità basata

ricorrente relativa alle statuizioni civili, diretta conseguenza — come correttamente ritenuto dal
giudice di appello — della riconosciuta penale responsabilità dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

P.Q.M.

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