Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2611 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2611 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PADOVANI MARCO N. IL 20/05/1950
avverso l’ordinanza n. 763/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSE
LOCATELLI;
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Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.4.2011 la Corte di appello di Venezia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da
Padovani Marco di applicazione della disciplina della continuazione sui
fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di assise di appello di
Venezia di condanna per il delitto di occultamento di cadavere consumato
concorso nell’acquisto di rilevanti quantità di eroina e cocaina nonché di
cessione a terzi dello stupefacente , fatti commessi nel 1990 e 1991; 3)
Corte di appello di Venezia di condanna per i delitti di rapina aggravata
a portavalori, detenzione e porto illegale di armi e furto di autovettura
commessi in data 1.9.1990 in Cividale del Friuli, nonché per altro delitto
di rapina in danno del Banco Ambrosiano, detenzione e porto illegale di
armi e furto di autovettura commessi il 20.11.2001.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per manifesta
illogicità della motivazione articolando i seguenti motivi:1) la decisione si
limita ad una analisi parcellizzata degli elementi addotti nell’istanza
senza ricercare un quadro di sintesi tra le motivazioni delle tre sentenze
per cui si chiede l’applicazione della continuazione; il legame tra il fatto
di cui alla sentenza 1) ed i fatti di cui alle sentenze 2) e 3) consiste nella
circostanza che il primo episodio ha determinato la presa di contatto del
ricorrente con Felice Maniero, il quale lo ha introdotto nel traffico di
stupefacenti in cambio della “professionalità” di Padovani nella
commissione di reati contro il patrimonio, dovendosi rinvenire l’unicità del
disegno criminoso nel ruolo vassallo svolto da Padovani rispetto a
Maniero Felice; la rapina del settembre 1990 era stata commesso al fine
di pagare lo stupefacente al fornitore Maniero;2) posto che a Felice
Manieto è stata riconosciuta dal giudice della cognizione la continuazione
tra tutti i reati contestati, l’ordinanza impugnata non indica per quali
ragioni il medesimo vincolo non sia stato ritenuto anche per il condannato
Padovani.
CONSIDERATO IN DIRITTO

il 10.3.1990; 2) Corte di appello di Venezia di condanna per i delitto di

Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti,
oltre che manifestamente infondato.
1. Nonostante la causate del ricorso sia formalmente individuata nel
vizio di “manifesta illogicità della decisione ” (rectius della motivazione),
esso si sostanzia nella proposizione di argomentazioni alternative rispetto
a quelle espresse dal giudice di merito, a mezzo delle quali viene
introdotta una surrettizia richiesta al giudice di legittimità di travalicare il
rilevanza degli atti probatori, il cui apprezzamento in fatto è invece
rimesso al sindacato esclusivo del giudice di merito che lo esercita in
conformità al principio del libero convincimento motivato secondo logica e
razionalità (In tal senso Sez. U, n. 30 del 27/09/1995 Mannino, Rv.
202903).
In particolare, con riguardo al fatto giudicato con la sentenza sub 1
(delitto di occultamento di cadavere), il giudice dell’esecuzione ha escluso
l’applicabilità della disciplina del reato continuato in ragione della totale
eterogeneità di esso rispetto ai fatti ritenuti nelle successive sentenze di
condanna. L’argomentazione opposta nei motivi di ricorso, secondo cui
tale episodio avrebbe costituito “il motore degli accadimenti successivi”
avendo innestato il primo contatto tra il ricorrente e Felice Maniero, poi
sviluppatosi con la successiva attività di traffico di stupefacenti, oltre che
costituire un argomentazione alternativa e non una denuncia di vizio
logico della motivazione del provvedimento impugnato, prefigura al più
un “nesso occasionale” di per sé estraneo ed anzi contrastante con la
prospettazione di una previa deliberazione generica onnicomprensiva, sin
dall’origine, di tutti i fatti di reato realizzati nel tempo.
Ugualmente la Corte di appello, con motivazione logicamente
corretta, ha evidenziato che la commissione di rapine al fine di assolvere i
debiti per pregressi acquisti di stupefacente, consente di affermare la
mera contingenza del movente (insolvenza nel pagamento dello
stupefacente) che esclude la configurabilità di un iniziale progetto
ideativo comune; inoltre la rapina all’istituto di credito commessa nel
2001 , ugualmente compresa nella condanna sub 3, presenta un distacco
temporale di dieci anni rispetto ai fatti relativi al traffico di stupefacenti.

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proprio ambito cognitivo compiendo una valutazione diretta della

2. Il motivo di ricorso relativo alla “disparità di trattamento” rispetto
al condannato Maniero Felice, al quale si afferma essere stata
riconosciuta la continuazione, è inammissibile. In merito la Corte di
appello ha già affermato che “la valutazione da compiersi deve attenere
unicamente alla posizione di Padovani, atteso che la peculiarità delle
vicende processuali che hanno interessato il processo “Rialto” non
consentono di effettuare valutazioni con altre posizioni processuali”. Con
dell’art.606 comma 1 lette) cod.proc.pen., i vizi di legittimità del
provvedimento sono sempre interni ad esso , con la conseguenza che non
ha alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro
tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art.606 cod.proc.pen., la
disparità di trattamento con altro caso più o meno analogo (Sez. 3, n.
1629 del 09/04/1997 Amaro, Rv. 208515; conforme Sez. 5, n. 16275 del
16/03/2010, Zagari, Rv. 247261 secondo cui la doglianza che configuri
semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per
cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc.
pen.).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Padovani
Marco al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.

riguardo al presente giudizio di legittimità occorre rilevare che, a norma

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