Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2611 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2611 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricórso proposto da
De Rose Giuseppe nato a Castrovillari il 05/05/1994
avverso la ordinanza del 28/07/2015 del Tribunale di Catanzaro, sezione riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 28/07/2015 il Tribunale di Catanzaro, sezione riesame in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da De Rose Giuseppe
avverso l’ordinanza in data 15/07/2015 del GIP presso il Tribunale di Castrovillari
con la quale allo stesso era stata applicata la misura della custodia cautelare
carceraria per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, 56, Cod. pen.,
73, comma 4, 80, comma 2, DPR 309/1990- ha annullato il provvedimento
impugnato in relazione alla contestazione di tentata coltivazione di canapa
indiana ed ha sostituito per il delitto consumato di trasporto di sostanza
stupefacente la misura custodiale carceraria con quella domiciliare. Osserva il
Tribunale -per la parte che qu’ i rileva- la sussistenza di gravi indizi di reità del De
Rose relativamente a detto delitto consumato, quali emergenti dalle circostanze
di tempo e luogo nelle quali si era operato il sequestro di una piantagione di
marijuana, ed in particolare li individua nel noleggio di un’autovettura per pochi

Data Udienza: 20/11/2015

giorni, nel possesso della somma di euro 300,00, nell’esistenza di collegamenti
telefonici tra il coltivatore della droga, Iacovo Pierangelo, ed il De Rose,
essendosi accertato il possesso reciproco dei rispettivi numeri di cellulareancorchè fossero dissimulati con altro nominativo- ed essendo peraltro il luogo
del rinvenimento della piantagione e dell’arresto raggiungibile da un’unica
strada. Affermava inoltre il Tribunale la sussistenza dell’esistenza del pericolo di
recidivazione specifica, desumibile dalle condotte del prevenuto nei rapporti con
gli altri coindagati nonché del suo atteggiamento decettivo delle investigazioni

stupefacenti, pur concludendo per la adeguatezza della misura meno afflittiva
della custodia domiciliare.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato
deducendo due motivi di impugnazione.
2.1 Con un primo motivo lamenta la mancanza ovvero contraddittorietà della
motivazione, criticando l’ordinanza sul punto dell’ affermazione della gravità
indiziaria a suo carico in ordine all’ ipotesi delittutosa di trasporto di droga, non
essendovi alcuna prova diretta di suoi contatti con i coindagati e trovando
giustificazione il noleggio del veicolo con la necessità, comprovata
documentalmente, di sostituire un veicolo in riparazione; sempre a suo dire
nemmeno potendosi ritenere indizio univoco il possesso di una somma di denaro,
nemmeno ingente ed essendo comunque assente qualsivoglia elemento
indiziante della sua finalizzazione dell’acquisto dello stupefacente allo spaccio.
2.2 Con un secondo motivo specifica ulteriormente il vizio motivazionale di cui
alla prima censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
In via preliminare va rilevato che il secondo motivo null’altro è che la sintesi
testuale dei profili di censura posti in evidenza con il primo, sicchè in esso deve
considerarsi contenuto ed assorbito.
L’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro è dunque impugnata per
mancanza/contraddittorietà della motivazione e per travisamento delle prove.
All’esame della lamentela va premesso che consolidata giurisprudenza di questa
Corte afferma che “In tema di misure cautelari, allorchè sia denunciato, con
ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la

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nonché il suo inserimento nel circuito criminale di spaccio di sostanze

congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (così ex multis, tra le recenti, Cass.,
sezione quarta, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460).
Nell’applicare questo principio al caso di specie e nei limiti di esso, risulta che il
provvedimento impugnato non possiede i requisiti motivazionali che gli
consentono di superare lo scrutinio di questa Corte.
IL Tribunale di Catanzaro ha posto alla base del proprio giudizio di “gravità

(trasporto di marijuana) tre distinti elementi fattuali ossia il noleggio soltanto per
pochi giorni di un’autovettura, il rinvenimento sulla persona del De Rose della
somma di euro 300,00, l’esistenza della possibilità di collegamenti tra il De Rose
medesimo, il suo compagno di viaggio, Antonucci Armando e la terza persona,
Iacovo Pierangelo, che è stata arrestata dalla pg operante, perché sopraggiunta,
prima di loro, nel luogo ove la marijuana è stata sequestrata. Il Tribunale
peraltro ha aggiunto alla portata indiziante di questo terzo elemento la
circostanza che il luogo del sequestro fosse raggiungibile soltanto da un un’ unica
strada, il che rendeva verosimile che essa fosse stata indicata al De Rose ed
all’Antonucci dallo Iacovo, appunto in virtù del possesso reciproco delle rispettive
utenze di telefonia mobile.
Su tutti e tre questi elementi la difesa del De Rose ha dato delle spiegazioni, in
particolare affermando che il noleggio dell’autovettura dipendesse dalla necessità
di sostituire un altro veicolo in riparazione, come da prove documentali prodotte;
che non vi fosse alcuna prova di effettivi collegamenti telefonici tra il De Rose e
gli altri indagati, al fine specifico di un eventuale acquisto ovvero trasporto della

/1/

sostanza stupefacente sequestrata, tanto che lo stesso Tribunale ne suggeriva la

/

verifica concreta; che il possesso del denaro fosse stato giustificato dal De Rose
con il corrispettivo per il proprio lavoro agricolo.
La difesa dell’indagato ha inoltre rilevato che nessun ulteriore elemento di
supporto alla tesi accusatoria è risultato dalle perquisizioni operate presso gli
indagati, in particolare non essendosi ritrovato alcuno degli oggetti normalmente
utilizzati per lo spaccio delle sostanze stupefacenti, quali bilancini, materiale per
confezionamento di dosi ed altri.
Orbene, nella motivazione dell’ordinanza nessuna di queste tesi difensive risulta
adeguatamente riscontrata, essendo del resto assente una puntuale
individuazione della fattispecie delittuosa concretamente ascrivibile al De Rose.
In particolare sotto tale profilo, la motivazione stessa risulta ondivaga e
perplessa, ponendo ipotesi alternative tra il trasporto in concorso con gli altri
coindagati ovvero l’acquisto ai fini della detenzione di almeno parte della
marijuana trovata essicata presso il luogo dell’arresto degli indagati stessi.

3

/

indiziaria” in ordine al fatto delittuoso puntualizzato a carico del prevenuto

E’ dunque necessaria una più adeguata valutazione del materiale indiziario

de

quo da parte del Tribunale di Catanzaro, al quale, previo annullamento
dell’ordinanza impugnata, spetta il compito di un nuovo esame di esso sulla
scorta dei precedenti rilievi.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso il 20/171M15

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