Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26109 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26109 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIFIRO’ ENZO N. IL 09/04/1964
avverso la sentenza n. 2161/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2012 dal locale Tribunale, appellata da TRIFIRÒ Enzo, dichiarato responsabile del
delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 26 gennaio 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, e con riferimento ad un inesistente patteggiamento, senza alcuna
considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che
deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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