Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26108 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26108 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASPARRONI FILIPPO N. IL 31/07/1980
avverso la sentenza n. 486/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto da GASPARRONI Filippo avverso la sentenza emessa in data 21
giugno 2010 dal Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, che l’aveva
dichiarato responsabile di più delitti di furto aggravato, commessi il 10 luglio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato sostenendo la tempestività della propria impugnazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
La Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la sentenza fosse stata depositata nel termine fissato dal giudice di giorni 90 e come il termine di giorni 45 per l’impugnazione decorresse
dalla notificazione dell’estratto contumaciale avvenuta 1’8 ottobre 2010 e fosse quindi scaduto il
22 novembre 2010.
La proposizione dell’impugnazione il 21 dicembre 2010 era stata sicuramente tardiva.
Il ricorrente formula mere ipotesi basate su di una data su di un timbro postale, che allega, ma
che pare riferirsi a notifica chiesta dalla Procura della Repubblica di Macerata.
L’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, dimostra che ben diverso da quello allegato in copia era il documento contenente la notificazione dell’estratto contumaciale al GASPARRONI che risulta quindi esser stato notificato proprio il giorno 8 ottobre 2010 a mani del
medesimo.
Come correttamente rilevato dalla Corte di merito l’impugnazione era tardiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento; il profilo di grave scorrettezza nella proposizione del
ricorso con la produzione di documento del tutto inconferente, nella consapevolezza che la notificazione dell’estratto contumaciale era avvenuta nei termini indicati dalla Corte di merito, induce il Collegio a stabilire quale sanzione adeguata il pagamento della somma di €. 2.000,00#, in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 2.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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