Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26107 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26107 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRESI ROBERTO N. IL 06/11/1973
avverso la sentenza n. 717/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Fresi fu
ritenuta( responsabile del reato di furto aggravato, previa effrazione della porta di
ingresso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Domenico Putzolu, con il quale si deduce
vizio di motivazione e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in

con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità del teste Pischedda,
altro possibile concorrente nel reato, per cui doveva ritenersi possibile una
ricostruzione alternativa dei fatti, tale da integrare il ragionevole dubbio, che
legittima, ai sensi dell’articolo 533 comma 1, cod. proc. pen., l’assoluzione
dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, al di là della rubrica, si risolve
in censure di fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla
valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di
legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo
profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre
valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può
addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto
di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarle contenuta nel provvedimento impugnato
che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di
verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e
all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012,
Bonavota, Rv. 253227);
– che il ricorrente il quale, deducendo il vizio motivazionale della decisione di
appello, intenda prospettare l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla
responsabilità dell’imputato, deve fondare le sue argomentazioni su elementi
sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici,
poichè il dubbio addotto dall’imputato deve essere “ragionevole”; tale non è
quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di
qualsiasi conferma – come accade nel ricorso in questione – e la ragionevolezza
2

relazione all’affermazione di responsabilità, per erronea valutazione delle prove,

non può che risultare dalla motivazione, poiché un dubbio non motivato è già di
per sè “non ragionevole” (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv.
245879);
– che va ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare
oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta
tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei
testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata
dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n.

attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito
e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con
riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad
altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non
sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le le conseguenze di
cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigl ere estensore

Il presidente

20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed

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