Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26105 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26105 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESTIVO SALVATORE N. IL 15/10/1980
RESTIVO MICHELE N. IL 14/11/1986
avverso la sentenza n. 896/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Restivo Salvatore e Restivo Michele ricorrono avverso la sentenza 4.6.14 della Corte di appello di
Cagliari che ha confermato quella in data 15.7.11 del locale tribunale con la quale sono stati
condannati, per il reato di concorso in furto aggravato, esclusa per Restivo Salvatore la contestata
recidiva e concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., ritenuta prevalente, alla pena di mesi
quattro di reclusione ed e 200,00 di multa Restivo Salvatore e alla pena di mesi due, giorni venti di

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) c.p.p. per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto non applicabile
l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., per essere il risarcimento avvenuto nella fase intermedia tra
l’ammissione del giudizio abbreviato e l’espletamento dello stesso, senza però considerare che il
termine di cui al comma 4 dell’art.438 c.p.p. è riferito al giudizio abbreviato c.d. ‘secco’, mentre gli
imputati avevano scelto il rito abbreviato condizionato all’esame della p.o. proprio al fine di
dimostrare l’avvenuto – risarcimento ‘del danno. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
cagliaritana ha negato l’invocata attenuante – ex art.62 n.6 c.p. correttamente rilevando come —
premesso che per costante giurisprudenza cli legittimità ilrisarciinento del danno, per la concessione
della relativa attenuante, deve avvenire prima del giudizio —di ‘primo giado; cioè’ prima delle
formalità di apertura’ del ‘dibattimento ; Specie, nel momento in cui il tribunale ha disposto il
rito abbreviato, all’udienza del 306.11 (cui si erà pervenuti a seguito di rinvio chiesto per la
concessione del termine dalla difesa), il risarcimento non era ancora intervenuto, secondo proprio
la documentazione Versata in atti,`per intervenire Solo in unafase successiva ma non più utile al fine
del riconoscimento della invocata attenuante, cui di certo non è stato di ostacolo il rito prescelto.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali é di una somma in favore della Cassa delle anni -tende ché reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

reclusione ed 140,00 di multa Restivo Michele.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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