Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26104 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26104 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATTERI MATTEO N. IL 23/08/1987
avverso la sentenza n. 105/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
30/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Patteri Matteo ricorre avverso la sentenza 30.6.14 della Corte di appello di Cagliari che ha
confermato quella in data 3.12.13 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari con la quale è stato
condannato, per il reato di cui all’art.624-bis c.p., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di
anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., determinando la pena base in misura molto maggiore rispetto
al minimo sulla base di presupposti (l’uso della violenza sulle cose dovuta all’effrazione che non è
documentata né oggetto di contestazione) già esclusi dall’imputazione, compiendo in tal modo un
bis in idem sostanziale ed illegittimamente negando l’invocata attenuante sulla base della ritenuta
effrazione, priva però di riscontro.
Inoltre — conclude il ricorrente — il valore commerciale dei beni sottratti non superava quello di
350,00 euro, che erroneamente era stato ritenuto non di lieve entità.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed esente dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
cagliaritana ha infatti, quanto alla richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.,
evidenziato come proprio il valore degli oggetti rubati (tra cui un TV di grosse dimensioni e di
marca prestigiosa) sia tale da escludere che possa ravvisarsi l’attenuante del fatto di lieve entità,
motivando poi circa lo scostamento della pena dal minimo edittale sulla considerazione della
gravità complessiva del fatto — ai sensi dell’art.133 c.p. – , commesso approfittando della
circostanza nota al Patteri — soggetto già condannato e non immune anche da precedenti giudiziari dell’assenza dei proprietari dall’abitazione presa di mira, sì che il furto era stato programmato ed
aveva potuto riguardare anche un oggetto di grosse dimensioni come il TV asportato.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto non applicabile

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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