Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26103 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26103 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONCAS FRANCESCO VITTORIO N. IL 10/12/1961
avverso la sentenza n. 979/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/04/2015
Concas Francesco Vittorio ricorre avverso la sentenza 2.7.14 della Corte di appello di Cagliari che
ha confermato quella in data 15.7.11 del Tribunale di Cagliari, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di furto aggravato, ritenuta la contestata
recidiva, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile.
comma 1, lett.b) e d) c.p.p. per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla richiesta di
acquisizione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell’imputato
artt.190 e 495 c.p.p., per poi però decidere nel merito della richiesta escludendo la disciplina del
reato continuato su basi ipotetiche, limitandosi alla visione del certificato del casellario giudiziale
senza neanche correttamente individuare l’arco temporale coperto dai reati.
Con memoria pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 22.1.15, la difesa della parte civile
Renza Tiziana ha chiesto la conferma della impugnata sentenza in quanto
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente inforidato:
Con motivazione del tutto congrua ed esente dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
cagliaritana ha infatti, quanto alla richiesta th’applidaiiióne cdtititntúlnn;
anzitutto evidenziato come la stessa si pregeiitasse del < tutto generica, priva di alcuna
argomentazione, limitandòsi la difesa dell'imputato a riténerla fondata con• riferimento alle
Peraltro, pur di fronte ad una richiesta priva di alcun requisito di specificità, la Corte di merito ha
preso in esame il certificato penale dell’imputato, analizzando il curriculum criminale del Concas,
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
e, alla luce dei principi che regolano l’istituto della continuazione, con motivazione non certo
illogica, ha evidenziato l’eterogeneità dei reati per i quali il prevenuto ha riportato condanna, la
risalenza nel tempo dei medesimi rispetto a quello oggetto del presente giudizio, concludendo —
anche con riguardo all’altra condanna per fatti continuati di riciclaggio e di ricettazione commessi
tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 —per l’assenza di collegamento del necessario nesso unitario
sottolineato la Corte territoriale – < è stato un gesto soprattutto di devastazione oltre che di
sottrazione di oggetti ritenuti di un qualche interesse per i ladri (fra cui attrezzi, un trattore ed un
TV color), che non si sa che fine abbiano poi fatto, ma che nel contempo non presentano alcun
collegamento con fatti di quasi un anno dopo >.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00, nonché alla rifusione — giusta nota spese allegata alla memoria, pervenuta alla
cancelleria di questa sezione il 221.15, con la quale la parte civile ha chiesto la conferma
dell’impugnata sentenza — delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile Renza
Tiziana, che si reputa di dover liquidare in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
della parte civile Renza Tiziana, liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 9 aprile 2015
con il furto nella casa di abitazione connessa all’azienda agricola di Renza Tiziana, il quale furto —