Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26102 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26102 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOBANU COSTEL N. IL 17/07/1968
MUNTEANU OANA N. IL 24/06/1975
avverso la sentenza n. 363/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, Ciobanu
Costei e Munteanu Oana furono ritenuti responsabili del reato contestato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati, con atto del difensore, avv. Stefano Samburgaro, con il quale si deduce
difetto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, con riferimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti si
limitano a denunciare una carenza di motivazione, ma non precisano sotto quale
aspetto la decisione impugnatas presenterebbe vizi o carenze; la mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

alla ricostruzione dei fatti, alla luce delle prove assunte;

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