Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26100 del 09/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26100 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC BOBAN (ALIAS…) N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/04/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa in data 29 novembre 2006 dal locale Tribunale, appellata da JOVANOVIC Boban, dichiarato responsabile del delitto di furto continuato in abitazione, commesso il
22 dicembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e tendente a
sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio che, se da un
lato non valorizzava la recidiva in termini di aumento di pena, dall’altro non considerava la possibilità di un riconoscimento delle attenuanti generiche, ed ha correttamente evidenziato sia la
gravità del fatto sia i precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametri considerati dall’art.
133 C.P., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia
alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 9 aprile 2015.