Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26096 del 09/04/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26096 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SORA, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

A.A. ricorre avverso la sentenza 5.7.13 del Tribunale di Cassino-sezione di Sora che ha

confermato quella in data 1.7.12 del Giudice di pace di Atina con la quale è stata condannata, per il
reato ingiurie, alla pena di € 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte
civile costituita, C.C., ex coniuge dell’imputata.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza violazione dell’art.606,

l’esimente di cui all’art.599 c.p. pur avendo ritenuto inattendibili i testi V.V. e S.S. per aver
concordato dichiarazioni in favore del C.C..
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità della A.A. per il reato di ingiurie riposi
sulle dichiarazioni della parte civile B.B., ritenute credibili proprio per essere state rivolte dalla
donna all’ex coniuge in quanto adirata per avere quest’ultimo condotto il figlio a sciare in un giorno
di scuola.
Tali ingiurie — ha precisato il giudice di appello — avevano poi innescato la reazione violenta del
B.B. che aveva causato alla ex coniuge le lesioni per le quali l’odierna parte civile, assolta in
primo grado, è stata condannata in appello al risarcimento dei danni in favore della A.A.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

DEPO

T ATA

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non avere il giudice di secondo grado ritenuto applicabile

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