Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26095 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26095 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOCCI JESSICA N. IL 28/10/1984
avverso la sentenza n. 1238/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Tocci Jessica ricorre avverso la sentenza 2.4.14 della Corte di appello di Brescia che ha confermato
quella in data 10.10.12 del Tribunale di Crema con la quale è stata condannata, per i reati di
violazione di domicilio aggravata, ingiurie, minacce e lesioni, unificati ex art.81 cpv. c.p. e
concesse attenuanti generiche prevalenti, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Pizzacani Matteo, ex convivente dell’imputata.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado trascurato
elementi di pacifica rilevanza rappresentati dalla sproporzione tra le lesioni patite dall’imputata e
quelle asseritamente causate alla parte civile, dando piena credibilità alla versione di quest’ultima
nonostante vi fosse stata una colluttazione tra le parti nel corso della quale la Tocci aveva riportato
lesioni ad una coscia, compatibili con una serie di calci subiti mentre era in terra dal Pizzacani, a
sua volta imputato in un parallelo processo pendente ancora in primo grado.
Illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva dato credito alle dichiarazioni dei testi
Mazzoni e Lucchi, la prima fidanzata del Pizzacani e la seconda per sua stessa ammissione in preda
al panico, laddove invece doveva essere riconosciuta — si lamenta la ricorrente nel secondo motivo —
l’esimente della legittima difesa, in assenza di prova che fosse stata la Tocci a dare inizio alla
contesta aggressiva.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici
erroneamente ricostruito i fatti, ritenendo così la sussistenza del reato di cui all’art.614 c.p., pur in
assenza di prova certa che l’imputata si fosse introdotta in luogo altrui usando violenza o minaccia.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità della Tocci riposi sulle dichiarazioni della
parte civile Pizzacani, non contrastate da quelle dell’imputata e corroborate dalle risultanze di cui
alla certificazione medica in atti, compatibili con la versione della p.o., nonché dalle dichiarazioni

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

della teste Lucchi Valeria, nuova fidanzata del Pizzacani la cui relazione aveva scatenato le ire della
Tocci la sera del 4.12.08 che era giunta a mordere il Pizzacani per aprirsi un varco e penetrare
nell’appartamento di quest’ultimo, riportando anche l’imputata nell’occorso alcune lesioni nel
tentativo di sfondare l’anta della porta, versione sostanzialmente riportata anche dalla teste Barbieri
Raffaella, amica dell’imputata e che ne aveva raccolto le confidenze dopo i fatti.

legittima difesa proprio perché era risultato essere stata esclusivamente la Tocci, con il suo
aggressivo comportamento, a dare origine alla colluttazione dalla quale aveva riportato anche per sé
conseguenze pregiudizievoli.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015
IL CONSIG IERE estenso
j ,e

IL PRESIDENTE

Non era quindi configurabile — hanno correttamente osservato i giudici territoriali — l’esimente della

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