Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26094 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26094 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSOLAMENTO MARCO N. IL 01/06/1969
avverso la sentenza n. 2110/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Bassolamento Marco ricorre avverso la sentenza 9.5.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 18.12.12 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con
la quale è stato condannato, per il reato di cui agli artt.61 n.10 e 612 cpv. c.p., alla pena di mesi sei
di reclusione.
Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

configurabile sulla base delle argomentazioni del primo giudice, sia con riferimento alla contestata
aggravante, ritenuta sussistente sol perché l’imputato aveva fatto riferimento alla sua qualifica di
agente di polizia.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché sostanzialmente
aspecifico, sia in quanto manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione del
tutto adeguata ed immune dai lamentati profili di illegittimità, correttamente evidenziato come la
responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità non è in
discussione — secondo cui il Bassolamento, ripreso dall’agente Bombino Roberto per la condotta di
guida pericolosa, lo aveva apostrofato dicendogli, tra l’altro:< Vengo a spararti in casa!>,
espressione dall’evidente contenuto minatorio rivolta ad un agente di polizia che si era appena
qualificato come tale, sì che ne risulta integrata anche l’aggravante contestata per la quale è
sufficiente che il fatto — come nella specie —sia stato commesso nell’atto in cui il p.u. esercita la sua
funzione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett. e) c.p.p., per carenza di motivazione sia riguardo al reato di minaccia, ritenuto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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