Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26093 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26093 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO DAMIANO N. IL 10/03/1962
avverso la sentenza n. 1195/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Romano Damiano ricorre avverso la sentenza 23.10.13 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella, in data 20.4.11 del G.u.p. del Tribunale di Pistoia, con la quale è stato
condannato, per il reato di cui all’art.624-bis c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

ritenuto configurabile il reato di cui all’art.624-bis c.p. — e non invece quello di furto semplice -,
pur essendo il furto avvenuto in un retrobottega, non quindi in un luogo di privata dimora, in orario
di apertura del negozio e facendo ingresso dal lato posteriore tramite una porta lasciata aperta.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.,
nonostante il danno ammontasse a soli 250,00 euro, quindi di modestissima rilevanza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione del tutto adeguata, svolta anche per
relationem a quella del tribunale ed immune dai lamentati profili di illegittimità, correttamente
evidenziato, quanto alla configurabilità del reato di cui all’art.624-bis c.p., che il furto era avvenuto
previo ingresso dell’imputato nel retrobottega proprio al fine di appropriarsi di beni altrui e che un
retrobottega di un esercizio commerciale (così come un ripostiglio) costituisce luogo in cui le
persone svolgono, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, sì da doversi
definire luogo destinato a privata dimora (v. Cass., sez.V, 5 maggio 2010, n.22725).
Legittimamente, poi, è stata esclusa la attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., essendosi trattato del
furto di un portafogli contenente non solo la somma di € 250,00 (non certamente irrilevante), ma
anche altri beni di valore non minimo.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere la Corte di merito erroneamente

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

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