Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26092 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26092 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORANNO LAURA N. IL 14/12/1964
avverso la sentenza n. 3010/2013 TRIBUNALE di MATERA, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Soranno Laura ricorre avverso la sentenza 2.12.13 del Tribunale di Matera che ha confermato
quella, in data 25.3.13, del locale giudice di pace con la quale è stata condannata, per il reato di cui
all’art.612 c.p., alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Valluzzi
Roberto.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

dell’imputata era stato un comportamento ritorsivo a fronte di quello ingiusto dell’ex coniuge
Valluzzi, che, penetrato in quella che era l’abitazione coniugale, aveva asportato una serie di oggetti
appartenenti ad altri componenti della famiglia, danneggiandone altri.
Si era quindi trattato di una minaccia priva di alcuna carica offensiva e peraltro mancava la prova
che l’imputata fosse stata l’autrice della telefonata incriminata, effettuata invece dal Valluzzi
nell’intento di provocare una reazione da parte della Soranno dopo i fatti da lui commessi la mattina
del 31.8.08.
Coni! secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non essere stata
ritenuta l’esimente di cui al comma 2 dell’art.599 c.p., laddove la stessa p.o. aveva ammesso di
essere penetrato nell’abitazione della Soranno e che la telefonata intercorsa tra i due aveva come
collegamento proprio il comportamento tenuto la mattina del 31.8.08 in seguito al quale vi era stata
la reazione dell’imputata convinta che fossero stati asportati anche oggetti di sua proprietà.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità, il giudice di
appello ha correttamente evidenziato come non abbia precipua rilevanza che a chiamare al telefono
fosse stato il Valluzzi piuttosto che la Soranno, quanto che l’espressione , pacificamente proferita dall’imputata
all’indirizzo dell’ex coniuge, riveste gli estremi penalmente rilevanti per aver la donna prospettato il
verificarsi di un male dipendente da un suo comportamento, in grado così di creare turbamento e
timore nella parte lesa.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici considerato che quello

Di alcun rilievo è poi la doglianza circa il mancato riconoscimento della esimente di cui al comma 2
dell’art.599 c.p., la quale, per previsione normativa, è applicabile solo ai reati di cui agli artt.594 e
595 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

depositato, il 7.4.15, conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile,
oltre alla nota spese – , che si reputa di dover liquidare in complessivi € 900,00, oltre accessori come
per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di
parte civile, liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 9 aprile 2015

€ 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese della parte civile per il presente giudizio — la quale ha

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