Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2609 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2609 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PANARO NICOLA N. IL 12/09/1968
avverso l’ordinanza n. 193/2010 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 27/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sle conclusioni del PG Dott. S

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato il reclamo di Nicola Panaro, detenuto in
regime carcerario speciale ex art. 41-bis c.p.p., avverso il provvedimento di sottoposizione a
visto della corrispondenza per la durata di sei mesi, emesso dal Presidente di una delle sezioni
penali di quel Tribunale.
Ha infatti rilevato che è sufficientemente motivato nel far riferimento, seppure in modo
succinto, alla valutazione della particolare personalità del Panaro, indicativa del pericolo di

Il fatto poi che siano stati emessi due diversi provvedimenti di sottoposizione a visto della
corrispondenza, ciascuno della durata di mesi sei, non comporta sanzione alcuna; inoltre, la
norma non fa divieto di emissione di più provvedimenti di sottoposizione a visto, della durata
di mesi sei ciascuno, da ritenersi oggetto di autonoma valutazione sulla base di distinte ed
autonome istanze dei direttori delle diverse case circondariali in cui l’interessato è stato
ristretto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Cantelli, Nicola
Panaro, deducendo:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché sono assolutamente
carenti sia la motivazione dell’originario decreto che quella dell’ordinanza
impugnata. Entrambi fanno genericamente riferimento alla “personalità” del
detenuto ed al pericolo di mantenimento di contatti con ambienti criminali, e ciò in
palese contrasto con la disposizione di legge che impone che si dia conto degli
eventuali elementi concreti posti a fondamento del giudizio.
Violazione di legge, perché l’emissione di due autonomi provvedimenti di
sottoposizione a visto della corrispondenza, ciascuno di mesi sei, elude la
disposizione di legge in forza della quale le limitazioni alla corrispondenza sono
adottate per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non
superiori a tre mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il lamentato difetto dì motivazione non sussiste nella misura in cui la legge, già
prescrivendo la veste formale del decreto – seppure con obbligo di motivazione -, dà una
chiara indicazione per la sufficienza di modalità succinte di giustificazione. E l’ordinanza
impugnata ha proprio dato atto che il decreto è assistito da una pur succinta motivazione,
costituita dal riferimento alla particolare personalità del Panaro, indicativa della capacità di
mantenere contatti con gli ambienti criminali di provenienza. Si consideri, peraltro, quanto
affermato da questa Corte circa l’ambito e l’intensità del dovere di motivazione in materia,
statuendo che “è legittimo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia disposto il
trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici motivi che hanno
giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità
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mantenimento di contatti con gli ambienti criminali di provenienza.

investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura” – Sez. 1, n. 38632 del
23/9/2010 (dep. 3/11/2010), Bosti, Rv. 248676 -.
L’esistenza di altro provvedimento di limitazione della corrispondenza per la durata di
mesi sei, emesso su richiesta di altro e diverso direttore di casa circondariale, non costituisce
ragione di illegittimità del decreto ora in rilievo, in assenza di un’indicazione di elementi
concreti da cui poter dedurre che sia stato posto in essere un meccanismo elusivo, e
principalmente in assenza dell’indicazione se vi sia stata o meno soluzione di continuità

provvedimento, dotato di strutturale autonomia, abbia perseguito il fine di aggirare la
prescrizione di legge sul limite temporale massimo dei provvedimenti di proroga.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso, il 21 novembre 2012.

temporale tra i due provvedimenti, essenziale per arguire se l’emissione di altro

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