Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2609 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 2609 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Margherita Claudio, nato a Napoli il 09-03-1969;
avverso la sentenza del 15-01-2015 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Claudio Margherita ricorre personalmente per cassazione azionando, con
ricorso depositato il 10 giugno 2015, il rimedio straordinario previsto dall’articolo
625-bis del codice di procedura penale nei confronti della sentenza n. 73 del
2015 pronunciata dalla quarta Sezione penale della Corte Suprema di cassazione
all’udienza pubblica del 15 gennaio 2015, depositata il 2 marzo 2015.

di “gravame”.
2.1. Con un primo motivo deduce un errore di fatto alla pagina 4 della
sentenza (terzo periodo) consistente nell’avere la Corte di cassazione
considerato come circostanza da provare “un fatto già provato”. La differente
circostanza che si sarebbe voluto provare, invece, consisteva della dimostrazione
della condizione di “assoluta regolarità del ponteggio” alla data del 18 giugno
2002 (data rilevante in quanto è stata l’ultima volta che il ricorrente ha
effettuato verifica sui luoghi del 25 giugno 2002, data del tragico avvenimento).
2.2. Con il secondo motivo lamenta altro errore di fatto rilevabile a pagina 6
della sentenza (secondo periodo), laddove si è considerato l’articolo 5 del
decreto legislativo n. 528 della 1999 mentre detto articolo di legge, nella sua
forma aggiornata valida al momento del fatto (anno 2002), prevedeva
espressamente che l’esercizio dei poteri di comando in capo al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione potesse essere esercitato solo laddove la
situazione di pericolo grave ed imminente fosse dal coordinatore direttamente
riscontrata. Il ricorrente invece fino a che fece la verifica sul cantiere riscontrò la
totale inesistenza di situazioni di pericolo grave ed imminente, come avrebbe
dovuto confermare l’ingegnere Bizzarro, non escusso dal collegio giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza rilevabile ictu ()culi e
pertanto va deciso de plano.

2. Il ricorrente aziona infatti lo speciale mezzo di impugnazione per dedurre
esclusivamente presunti errori valutativi o di giudizio, come si evince, con tutta
evidenza, dal contenuto delle censure sollevate.
Sul punto, va preliminarmente chiarito che la fisionomia del ricorso
straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è compatibile solo con una
disciplina finalizzata a porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali
sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado

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2. Per la correzione dell’impugnata sentenza il ricorrente articola due motivi

di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio
costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. V, n. 37725 del
17/10/2005, Avignone, Rv. 232313).

3. Passando all’esame della prima censura è il caso di rimarcare come dal
testo della sentenza impugnata emerga con tutta evidenza come la Corte di
cassazione, in relazione al motivo di ricorso proposto, abbia chiarito che la Corte
d’appello aveva fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere

stato del ponteggio al momento dell’incidente) era già documentata in atti, non
apprezzandosi così quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, sola, lo
avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).
La diversa circostanza, ossia la prova dello stato del ponteggio alla data
della presunta ultima verifica in loco eseguita dal ricorrente (antecedente alla
data dell’incidente), non risulta enunciata nel ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello, essendosi, in tale sede, il ricorrente
esclusivamente doluto di aver “segnalato l’assoluta necessità di procedere
all’escussione del teste (…) in quanto idonea a confermare una circostanza di
fatto assolutamente decisiva per l’attuale imputato; peraltro detta necessità di
integrazione probatoria si era venuta a creare per la prima volta solo all’esito
delle infondate valutazioni fatte dal gip nella propria sentenza emessa con rito
abbreviato”.

4. Quanto alla seconda censura, va detto che l’affermazione della Corte di
cassazione (circa il fatto che la presenza in cantiere del coordinatore per la
sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il
significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei
limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato D.Lgs. n. 528 del 1999,
art. 5 (ora cit. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92), che comprendono anche poteri a
contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente) è stata
preceduta da un ampio excursus in diritto dell’evoluzione legislativa in materia
per ritenere la manifesta infondatezza dell’assunto secondo il quale i poteri del
coordinatore per l’esecuzione dovevano essere esercitati solo nei casi in cui il
pericolo grave ed imminente fosse direttamente riscontrato dallo stesso.
E’ allora il caso di ripetere che la Corte di cassazione ha, sul punto,
affermato che “la suddetta interpretazione non tiene conto della lettera della
legge e dello spirito della riforma, indirizzata a rimarcare ancora più incisamente
la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Questa figura professionale, per la prima volta organicamente disciplinata
dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (attuazione della direttiva 92/51 Cee

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di rinnovazione, rilevando che la circostanza oggetto della prova testimoniale (lo

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili), è definita dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2 come
“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5”.
In base all’originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5,
al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal
responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l’obbligo di “assicurare,
tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni

(lett. a) e quello di “adeguare i piani di cui agli artt. 12 e 13 in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute” (lett. b).
I compiti di questa figura professionale sono stati ridefiniti dal D.Lgs. 19
novembre 1999, n. 528, applicabile ratione temporis al caso in esame, il cui art.
5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell’art. 5 originario, attribuendo al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori i compiti di “verificare” (e non più
“assicurare”) l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni
contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 (lett. a) e
quello di “adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute”.
Il coordinatore per la sicurezza è, pertanto, titolare di una posizione di
garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato D.Lgs. n.
528 del 1999, art. 5 (ora sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 92).
Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o
mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra
impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del
lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo
carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le
singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, va
detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di
raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella
realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si
estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle
imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a
maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori (v. in tal senso Sezione 4, 14
giugno 2011, n. 32142, Goggí, rv. 251177)”.

5. Perciò, i rilievi formulati dal ricorrente non si traducono affatto in errori
percettivi e, all’evidenza, neppure di giudizio, posto che, in definitiva, l’errore di
fatto deve risolversi in una carenza che influisce sul processo formativo della
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contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro”

volontà produttiva di un esito decisionale diverso da quello che sarebbe stato
adottato in assenza dell’errore stesso, situazione nella specie del tutto
insussistente in entrambi i casi investiti dal gravame.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.

giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.g00,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 04/11/2015

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13

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