Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26085 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26085 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASHREF DEMIR N. IL 01/03/1982
avverso la sentenza n. 1412/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Ashref Demir ricorre avverso la sentenza 11.11.13 della Corte di appello di Firenze con la quale, in
parziale riforma di quella in data 8.3.12 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, è stata assolta dal reato di furto sub A), limitatamente all’impossessamento della somma
di € 1.058,00 e di alcuni gioielli in oro e, per la restante imputazione sub A), è stato ritenuto il reato
di tentato furto aggravato (artt.56,624,625 n.4 c.p.) ed è stata rideterminata la pena — già dichiarata

€200,00 di multa, con la concessione anche del beneficio di cui all’art.175 c.p.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere la Corte di merito erroneamente
ritenuto configurabile l’ aggravante della destrezza, benché l’imputata non avesse utilizzato alcuna
forma di abilità nelle modalità dell’azione, limitandosi a chiedere un’informazione al commesso
della gioielleria circa la fattezza degli euro, essendo turca ed interessata ad acquistare merce pur
disponendo solo di dollari ed essendo stata per tutto il tempo `attenzionata’ e immediatamente
bloccata, mentre il commesso aveva contestualmente avvisato la polizia che era prontamente
intervenuta.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, illogicamente
negate per l’assenza di confessione e senza considerare che trattavasi di una giovane donna
incensurata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione del tutto adeguata ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, correttamente evidenziato che la destrezza è ravvisabile per avere la donna,
dopo aver distratto il commesso del negozio chiedendogli di mostrarle le fattezze di una banconota
da 50 euro, approfittato del prelievo che di una di tali banconote aveva effettuato il commesso,
tentando di strappargliela di mano e nel contempo, con mossa fulminea — hanno sottolineato i
giudici — prelevando dal cassetto tutte le banconote da 50 euro prima di essere fermata dalla polizia.

condizionalmente sospesa — con le già concesse attenuanti generiche, in mesi sei di reclusione ed

Del tutto legittimamente, poi, sono state negate le attenuanti generiche con l’invocato criterio della
prevalenza, in considerazione dell’elevato valore dei beni di cui l’imputata ha tentato di
impossessarsi e del cattivo comportamento tenuto dopo il fatto, avendo tentato di sviare le indagini
fornendo false generalità (reato di cui all’art.495 c.p., ritenuto avvinto in continuazione con quello
di cui al capo A).

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015
IL CONS IGLIERE estensore
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IL PRESIDENTE

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

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