Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26084 del 09/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26084 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTINO ANNA MARIA N. IL 21/12/1946
avverso la sentenza n. 373/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Agostino Anna Maria ricorre avverso la sentenza 11.10.13 della Corte di appello di Firenze con la
quale, in parziale riforma di quella in data 23.2.10 del locale tribunale, ritenute le già concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, è stata ridotta la pena, per il reato di
tentato furto aggravato, a mesi quattro di reclusione ed € 150,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

giudizio di infermità di mente dell’imputata (alla quale in altro procedimento era stata diagnosticata
una forma di cleptomania per la quale era stata dichiarata parzialmente inferma di mente) dal
momento che la precedente perizia aveva ravvisato un contenimento degli aspetti compulsavi, ma
tale conclusione — secondo la difesa della ricorrente, era illogica perché la perizia era del 2005 e
nulla poteva dire sulle condizioni psichiche della Agostino del 2007.
Doveva pertanto — conclude la difesa — essere accertata la capacità di intendere e di volere
dell’imputata, al momento del fatto per cui è processo, attraverso la prova decisiva rappresentata
dalla perizia e comunque doveva essere ritenuta l’attenuante del danno di particolare tenuità,
apoditticamente esclusa pur in assenza di prova sul valore dei beni sottratti.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
fiorentina ha evidenziato come non sia ravvisabile la diminuente ex art.89 c.p. per avere il perito
esaminato nel corso di altro procedimento, sempre a carico della Agostino, in data 23.5.05,
affermato che al momento la prevenuta presentava aspetti compulsavi sostanzialmente contenuti,
‘se non del tutto eliminati’, con piena capacità di intendere e di volere, mentre la difesa della
ricorrente non ha evidenziato in questa sede alcun elemento concreto in grado di condurre a
differenti conclusioni, se non affermare – tanto assertivamente quanto genericamente — che la
recuperata condizione psichica dell’imputata non era certo che permanesse anche nel 2007.
Legittimamente, poi, è stato escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’ art.62 n.4 c.p. in
ragione del valore non certamente di scarso rilievo dei beni oggetto del tentativo di furto (borsa,

comma 1, lett.b), d) ed e) c.p.p. per avere i giudici fiorentini escluso di poter pronunciare un

denaro contenuto nel portafogli, documenti), mentre sul punto la doglianza della ricorrente è da
ritenersi sostanzialmente aspecifica.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA