Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26081 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26081 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUVERI FERNANDO N. IL 03/09/1958
avverso la sentenza n. 3190/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Tuveri Fernando ricorre avverso la sentenza 26.2.14 della Corte di appello di Firenze con la quale,
in parziale riforma di quella in data 14.1.11 del Tribunale di Livorno, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, riconosciuta, con il criterio dell’equivalenza, l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., è
stata rideterminata la pena, per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato, in mesi otto di
reclusione ed € 140,00 di multa.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto configurabili le due
aggravanti, dal momento che, quanto al mezzo fraudolento, l’imputato era in possesso di un
permesso lecito di accesso al molo e, quanto all’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p., il carburante
era contenuto in un serbatoio .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione del tutto adeguata ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, correttamente evidenziato che il mezzo fraudolento è da ravvisare per essere
il Tuveri portato sul molo, a scopo furtivo, approfittando del permesso concessogli, per ragioni di
lavoro, dalla ditta Neri s.p.a., dimostrando così quell’astuzia in grado di sorprendere la contraria
volontà del detentore che concreta l’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., mentre quella di cui al n.7
del medesimo articolo legittimamente è stata ritenuta configurabile in quanto l’esposizione delle
‘bettoline’ alla pubblica fede derivava dalla circostanza per cui l’accesso al molo era possibile
anche da parte di estranei.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

J

IL PRESIDENTE

IL CONSIG IERE estensore

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