Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26080 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26080 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIOLA SERGIO N. IL 02/03/1960
avverso la sentenza n. 1653/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Piola Sergio ricorre avverso la sentenza 15.11.13 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella in data 10.6.11 del Tribunale di Lucca-sezione di Viareggio con la quale è stato
condannato, per il reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena mesi
sei di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

nessuno avendo visto il Piola asportare il tappo dello sportello del contatore Enel ed allacciarsi
abusivamente alla rete elettrica, laddove peraltro l’imputato aveva riferito di ignorare, allorchè si
era allacciato alla corrente dell’ occupante la casa mobile preesistente, che il precedente
allacciamento era abusivo.
In ogni caso — conclude il ricorrente — non poteva il reato essergli addebitato neanche a titolo di
concorso morale e comunque non sussistevano le contestate aggravanti, con la conseguente in
procedibilità dell’azione penale per mancanza di querela.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Piola riposi, oltre che sul contenuto del
fascicolo fotografico acquisito agli atti, sulle dichiarazioni del teste Rossi, appartenente al
Commissariato di Viareggio, il quale ha riferito che l’allacciamento abusivo erogava corrente
all’illuminazione esterna del piazzale ove l’imputato aveva una ditta di noleggio piattaforme e dove
erano presente, al momento dell’intervento, il Piola stesso e la moglie, mentre il verificatore
dell’Enel ha chiarito che al momento della verifica (avvenuta di giorno) era in corso una erogazione
con assorbimento di 3 KW, in assenza di alcun contratto di fornitura a nome del Piola.
Del tutto generica si presenta poi la censura relativa alla ritenuta insussistenza delle contestata
aggravanti.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per mancanza di prova diretta in ordine alla commissione del reato,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 9 aprile 2015

iivo

IL CONS G ERE estensore
e

DtAil l

IL PRESL SENTE

della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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