Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2608 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2608 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VERDE LUIGI N. IL 14/06/1962
avverso l’ordinanza n. 45/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5. Sv,v_o_c)

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Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile
l’incidente inscenato dalla richiesta di Luigi Verde, diretta ad ottenere il cumulo giuridico delle
condanne allo stesso irrogate, con determinazione dei periodi di pena già espiati, l’applicazione
dei principio sul temperamento del cumulo materiale di pene, previa corretta applicazione dei
provvedimenti di indulto resi nel tempo.

appello di Bologna emise provvedimento di determinazione di pene concorrenti, con
comunicazione del nuovo residuo pena di anni sette, mesi due e giorni ventidue di reclusione,
in scadenza al 10 febbraio 2014. Avverso questo provvedimento il Verde, questo l’assunto del
Tribunale, ha mosso censure generiche, non indicando se ed in relazione a quali titoli il
Procuratore generale non abbia tenuto conto di eventuali periodi di presofferto; in riferimento
poi ai provvedimenti di clemenza dei quali il Verde risulta avere beneficiato in esubero, sono
state emesse due ordinanze, dalla Corte di appello di Bologna, per rideterminazione della pena,
e anche in relazione a ali provvedimenti il Verde non ha evidenziato motivi di censura specifici.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Luigi Verde, deducendo:
il giudice dell’esecuzione ha errato perché i titoli, non inseriti nel cumulo, sono stati
ben specificati ed erano facilmente reperibili, sia mediante casellario che dalla
ordinanza n. 28 del 2010 M 32 del 28 maggio 2010 emessa dalla Corte di appello di
Bologna in funzione di giudice del rinvio.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni espresse
con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, pur alla luce della memoria difensiva successivamente proposta,
sono generici.
L’ordinanza impugnata ha rilevato, con motivazione congrua ed adeguata, la genericità
della richiesta, per mancata indicazione dei titoli in relazione ai quali non sarebbe stato
computato il presofferto. La sufficienza e logicità di questa motivazione non è stata contestata,
ma il ricorrente si è limitato ad affermare che i titoli erano invece desumibili, ora dal casellario
giudiziario ora dal provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bologna. Così argomentando
non ha posto in luce un vizio del provvedimento, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, senza che ciò pregiudichi la riproposizione completa dell’istanza innanzi al
giudice dell’esecuzione, con conseguente condanna alle spese e a una somma, che si reputa
equa nella misura di C 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna
ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità,
secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

2

Ha innanzitutto rilevato che la Procura generale della Repubblica presso la Corte di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al
pagamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2012.

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