Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2608 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2608 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica del tribunale di Catania
nei confronti di
Pulvirenti Antonienato a Catania il 24-02-1962;
Cosentino Pablo Gustavo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 06-06-1968;
Delli Carri Daniele, nato a Foggia il 18-09-1971;
Impellizzeri Giovanni Luca, nato a Catania il 14-11-1971;
Di Luzio Piero, nato a Roma il 31-01-1964;
Milozzi Fabrizio, nato a Roma il 28-07-1969;
Arbotti Fernando Antonio, nato a Montecilfone il 12-07-1960
avverso la ordinanza del 17-04-2015 del Tribunale della libertà di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo CANEVELLI che ha
concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
uditi per gli indagati gli avvocati Giovanni Grasso, Gaetano Sassanelli, Serafino
Conforti e Nicolino Cristofaro che hanno concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO


1. Il procuratore della Repubblica del tribunale di Catania ricorre per
cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale
del riesame di Catania, in sede di appello cautelare, ha respinto l’impugnazione
promossa dal pubblico ministero nella parte in cui era stata rigettata la richiesta
di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di Antonino
Pulvirenti, Pablo Gustavo Cosentino, Daniele Delli Carri, Giovanni Luca

relazione al reato di frode sportiva contestato al capo b) della provvisoria di
imputazione, nonché nei confronti di Giovanni Luca Impellizzeri e di Fabrizio
Milozzi anche in relazione al reato di frode sportiva contestato al capo c) della
provvisoria imputazione.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il procuratore della Repubblica
del Catania solleva i due seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della
legge penale e l’inosservanza di norme processuali (articolo 606, comma 1,
lettere b) e c), codice di procedura penale in relazione agli articoli 266 di 270
stesso codice).
Sostiene che il tribunale del riesame avrebbe errato nel motivare in ordine
all’inutilizzabilità delle intercettazioni alle fattispecie in esame, posto che
l’appellante aveva invece evidenziato che le intercettazioni erano state eseguite
nel medesimo procedimento o quanto meno in due procedimenti relativi ad un
medesimo filone investigativo, con la conseguente e piena utilizzabilità di esse.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi del tema cautelare
(articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).
Assume che l’ordinanza gravata considera diffusamente “diversi”,
“autonomi”, “non connessi”, “non legati da un medesimo filone investigativo” ed
“eterogenei” i procedimenti R.G. 462 del 2015 (modello 44) e R.G. 5559 del
2015 (modello 21). In modo contraddittorio il tribunale ha affermato che la
nozione di “stesso procedimento” va intesa in modo sostanziale e non formale
(numero di registro generale), finendo tuttavia col disattendere tali orientamenti
giurisprudenziali nelle statuizione finali. Al fine di comprovare la diversità dei due
procedimenti l’ordinanza gravata pare valorizzare esclusivamente i dati – di per
sé neutri -relativi al fatto che il Pulvirenti nel primo procedimento sarebbe
persona offesa (della tentata estorsione), mentre nel secondo procedimento

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Impellizzeri, Piero Di Luzio, Fabrizio Milozzi e Fernando Antonio Arbotti in

sarebbe indagato (per frode sportiva), oltre alla diversità, ancora una volta
formale, del titolo di reato. Posto che la giurisprudenza consente l’utilizzabilità
delle intercettazioni qualora i due procedimenti (solo formalmente distinti)
originino da un medesimo filone investigativo, rileva il ricorrente come la
motivazione presenti caratteri di incompletezza ed illogicità con riferimento agli
ulteriori elementi di indagine, da cui il tribunale avrebbe dovuto desumere la
sostanziale identità di procedimento o, quantomeno, il sostanziale scaturire degli
stessi dal medesimo filone investigativo.

ammissione dello stesso e per caratteristiche intrinseche di esse (nella busta con
i proiettili erano contenute fotografie della squadra del calcio del Catania), erano
certamente legate ai malumori della tifoseria etnea per lo scarso rendimento
della squadra;
la frode sportiva commessa dal Pulvirenti e dagli altri indagati, per
ammissione dello stesso in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le
indagini preliminari e dal pubblico ministero, veniva organizzata e in messa in
atto proprio perché si voleva evitare la retrocessione della squadra con l’utile
posizionamento in classifica, risolvendo altresì il problema delle minacce
ricevute. Da tale angolo visuale evidente appare la connessione in senso
oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto della originaria notizia di reato,
per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede.
Il tribunale del riesame, senza fornire alcuna motivazione in riferimento alla
peculiarità del caso concreto, in cui il complesso sistema dei rapporti tra indagati
e persone offese avrebbe dovuto considerare ribaltato proprio in virtù della
medesimezza della situazione fattuale sottostante che ha dato origine al tutto (lo
scarso rendimento della squadra di calcio del Catania e le intimidazioni ricevute)
con la conseguenza che da tale identica matrice originavano i due (solo
formalmente distinti) procedimenti penali, per cui il tribunale avrebbe dovuto
riconoscere la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate tra il
26 marzo 2015 ed il 10 aprile 2015.

3. I difensori di Antonino Pulvirenti hanno depositato note di udienza con le
quali eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sul rilievo
che il pubblico ministero si sarebbe limitato a chiedere l’annullamento
dell’ordinanza del tribunale del riesame in ordine al giudizio di utilizzabilità delle
intercettazioni senza ulteriori specificazioni, difettando l’esplicitazione degli effetti
che si intendono ottenere attraverso la auspicata declaratoria di utilizzabilità
degli esiti dell’attività di captazione effettuata nel procedimento 462/2015
modello 44: invero non vi è, nella parte argomentativa del ricorso, alcun accenno
alle conseguenze della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni de quibus, né
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Le minacce e le intimidazioni ricevute dal Pulvirenti e dagli altri indagati, per

del benché minimo riferimento al capo b) della rubrica, né soprattutto
all’incidenza che l’invocato annullamento dovrebbe avere sulla misura cautelare
a suo tempo richiesta dal pubblico ministero e comunque adottata dal giudice
per le indagini preliminari.
Peraltro, anche a ritenere che l’obiettivo del pubblico ministero possa o
debba ricavarsi implicitamente dal ricorso o possa comunque essere ricostruito
sulla scorta dell’interesse che sorreggeva l’appello avverso l’ordinanza del giudice
per le indagini preliminari, residuerebbe comunque un evidente profilo di

cautelari, il Pulvirenti era stato attinto dalla misura degli arresti domiciliari,
successivamente sostituita con il parere favorevole del pubblico ministero
nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con la conseguenza che, già
in relazione all’atto di appello cautelare, l’eventuale accoglimento della
prospettazione del pubblico ministero in punto di utilizzabilità dei risultati
dell’attività di captazione telefonica non avrebbe dispiegato alcun effetto in
ordine alla ritenuta esclusione, da parte del giudice delle indagini preliminari
nell’ordinanza originariamente impugnata, dei gravi indizi di colpevolezza in capo
al Pulvirenti, oltre che degli altri coindagati, per il reato di cui al capo b)
dell’imputazione.
In ogni caso si conclude per l’infondatezza del ricorso per cassazione
pubblico ministero stante la inutilizzabilità dei risultati dell’attività di
intercettazione disposta nell’ambito del procedimento 462 del 2015 modello 44.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per manifesta

infondatezza e non sulla base del preliminare rilievo evidenziato dai resistenti
con le note di udienza.

2. Le Sezioni Unite penali hanno definitivamente chiarito che la facoltà di
attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è
subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento
del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica
dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende
possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge
processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la
sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del
soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare
una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto
(Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269).

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inammissibilità per carenza di interesse in quanto, per le restanti imputazioni

Tuttavia, nel caso di specie, il pubblico ministero aveva chiesto un autonomo
titolo cautelare al Gip nei confronti di determinate persone e con riferimento a
determinate notizie di reato (capi b e c), vedendosi respinta la richiesta a causa
della declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, rimossa la quale sarebbe
stato possibile diversamente rivalutare la gravità indiziaria nei confronti delle
persone ed in relazione alle notizie di reato per le quali il titolo cautelare era
stato chiesto.
Ne consegue che l’interesse del pubblico ministero alla pronuncia non è

relazione al petitum cautelare originariamente proposto e alla rimozione delle
ragioni del rigetto della domanda cautelare

in parte qua.

3. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità è stata concordemente
ricostruita, anche dal pubblico ministero ricorrente, nel senso che, nell’ambito del
procedimento penale a carico di ignoti (n. 462 del 2015 modello 44) finalizzato
ad identificare gli autori di condotte intimidatorie ed estorsive poste in essere a
carico di Antonino Pulvirenti, presidente della “Calcio Catania S.p.A.” e di Pablo
Gustavo Cosentino, amministratore delegato della medesima società, sono state
acquisite ulteriori “notizie di reato” sulla base del contenuto delle intercettazioni
autorizzate nel procedimento contro ignoti.
Era accaduto che il Pulvirenti ed il Cosentino, in data 12 gennaio 2011,
avevano ricevuto presso il centro sportivo “Torre del Greco Village” una busta
minatoria contenente due proiettili calibro 9 x 21 e due riproduzioni fotografiche,
la prima raffigurante Pulvirenti e Cosentino; la seconda che riproduceva 11
calciatori del Catania durante una cena promozionale tenutasi presso il citato
impianto sportivo in data 16 dicembre 2014. Pertanto, in data 26 marzo 2015,
nell’ambito del procedimento numero 462 del 2015 modello 44, veniva avviata
un’attività tecnica di intercettazione telefonica sull’utenza di Antonino Pulvirenti,
nel corso della quale emergevano elementi che conducevano a ritenere esistente
ed operante un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di un
programma criminoso indeterminato ed un numero indefinito di delitti di frode
nelle competizioni sportive in cui era impegnata la società “Calcio Catania”.
Il pubblico ministero procedeva a quel punto, in data 10 aprile 2015 (sulla
scorta di quanto rappresentato in una nota della Digos del 9 aprile 2015 che
sintetizzava la notitia criminis appresa dalle captazioni telefoniche in atto) ad
iscrivere un nuovo procedimento penale (n. 5559 del 2015 R.G.N.R. a carico di
numerosi indagati, tra cui lo stesso Pulvirenti) nell’ambito del quale, solo a
partire dal 10 aprile 2015, venivano chieste ed autorizzate attività di
intercettazione telefonica sull’utenza di tutti gli indagati.

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puramente teorico o di mero fatto ma riveste una importanza centrale in

Ciò premesso, il Gip ha dunque ritenuto inutilizzabili le intercettazioni
disposte sull’utenza cellulare Pulvirenti nell’ambito del diverso procedimento
numero 462 del 2015 modello 44, così venendo in buona parte meno le
risultanze investigative acquisite dal 26 marzo 2015 al 10 aprile 2015, con
ripercussione sul quadro indiziario relativo alle partite di calcio monitorate
svoltesi prima di tale data.
Il tribunale cautelare ha affermato che i fatti oggetto del procedimento
numero 5559 del 2015 (per frode sportiva) erano scaturiti da un’autonoma

procedimento contro ignoti, e l’assenza di qualsivoglia ipotesi di connessione
soggettiva o oggettiva escludeva che potesse parlarsi di “frazionamento” di un
unitario procedimento scaturente da un unico filone investigativo, sussistendo
dunque non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, quella “diversità dei
procedimenti” posta alla base il divieto di utilizzazione delle intercettazioni di cui
all’articolo 270, comma 1, codice di procedura penale.
Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale del riesame ha chiaramente
escluso che, nel caso di specie, fosse ipotizzabile un progetto investigativo
unitario idoneo a ritenere l’utilizzabilità di elementi di prova acquisiti in relazione
o,. notizie di reato diverse da quelle per le quali le intercettazioni erano state
utilizzate.
Va ricordato che recentemente le Sezioni Unite Floris (Sez. U, n. 32697 del
26/06/2014) – chiamate a risolvere la questione se, in tema di intercettazioni, la
conversazione o comunicazione intercettata, costituente di per sé condotta
criminosa, possa essere qualificata corpo del reato e sia come tale utilizzabile hanno incidenter tantum significativamente affermato, condividendo il prevalente
orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la nozione di
“diverso procedimento” va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico,
che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento
nel registro delle notizie di reato, considerandosi decisiva, ai fini della
individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza di una connessione tra
il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le
intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo,
probatorio o finalistico (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, Pavigliariti, Rv.
246524; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434
del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834; Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep.
2014, Costa, Rv. 258591).
A tal riguardo, alcune pronunce avevano già chiarito che, in tema di
intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art.
270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di “diverso procedimento” va
collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto
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notitia criminis basata su fatti storici differenti rispetto a quelli oggetto del primo

instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto
storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro,
differente, anche se connesso, procedimento (Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015,
Vassallo, Rv. 263527; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697).
Nel rigettare l’appello cautelare, quest’ultimo argomento è stato in
particolare speso dal tribunale del riesame che ha reiteratamente affermato
come il fatto per il quale le intercettazioni sono state disposte ed il fatto in
ordine al quale esse sono state utilizzate fosse, all’evidenza, storicamente

In siffatti casi – in assenza di connessione o di collegamento investigativo
e/o probatorio ex art. 371 bis cod. proc. – il divieto di utilizzazione non può
essere superato, altrimenti possono essere aggirati, disattendendo la

ratio

dell’art. 270 cod. proc. pen., i meccanismi di garanzia presidiati dall’art. 15 Cost.
che verrebbe vulnerato nel suo significato più sostanziale, come pure il tribunale
cautelare ha tenuto a precisare, sicché deve ritenersi che i procedimenti penali
sono diversi quando, come in questo caso, esiste tra i due fatti-reato
(storicamente differenti) un collegamento meramente occasionale, senza che
invece tra le

notitiae criminis

sussista alcun altro nesso derivante dalla

connessione (art. 12 cod. proc. pen.) o dal collegamento investigativo ex art.
371 bis cod. proc. pen., con l’eccezione del collegamento probatorio rilevante ai
(soli) fini dell’articolo 371, comma 2, lettera c) codice procedura penale, ossia
quando la prova di diversi reati derivi dalle risultanze delle stesse intercettazioni.
Il ricorso non si confronta con tali rilievi ed assume l’unitarietà del
procedimento sulla base di una intuizione investigativa magari ex post verosimile
ma probatoriamente inconsistente.
Va precisato che quando dall’intercettazione risultino prove di un fatto
diverso da quello per cui l’autorizzazione fu concessa, il pubblico ministero deve,
di regola, procedere immediatamente, nello stesso o in altro procedimento, ad
una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Pertanto, ai fini della configurabilità di un nesso investigativo unitario tra
notizie di reato diverse, è necessaria l’esistenza di un reale e sostanziale
collegamento tra il procedimento (nel caso di specie, tentata estorsione in
danno) nel quale le intercettazioni sono state autorizzate ed il procedimento (per
il reato di frode sportiva) nel quale le intercettazioni sono state utilizzate e ciò in
quanto è diverso il procedimento che non abbia, con quello in cui le
intercettazioni sono state disposte, alcun intimo collegamento di tipo oggettivo,
probatorio o finalistico, con la conseguenza che siffatta diversità non si verifica
quando tra i procedimenti esiste un nesso che, indipendentemente
dall’accorpamento in un unico fascicolo processuale di una molteplicità di fatti
storici oggetto dell’accertamento penale, renda i procedimenti stessi, siano essi
8

diverso.

separati o meno, processualmente interdipendenti. In altri termini, se la formale
unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può
fungere da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni,
facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale, allo stesso
modo, la separazione formale dei procedimenti (ed allora, a maggior ragione, il
simultaneus

procedimento) può consentire che tra gli stessi esista un

collegamento sostanziale ai fini di escludere la diversità oggetto della disciplina
limitativa di cui all’art. 270 cod. proc. pen. Ed una tale situazione processuale si

e di collegamento di procedimenti previsti dall’art. 12 e dall’art. 371, comma 2,
lettera b) e c) cod. proc. pen., limitatamente, in tale ultimo caso (lettera c), alle
intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento,
quantunque per le notizie di reato che vengano, di volta in volta, acquisite (Sez.
3, n. 33598 del 08704/2015, Vasilas, non mass.) o per quelle nelle quali la
conversazione o la comunicazione intercettata, allorché essa stessa integri ed
esaurisca la condotta criminosa, costituisca corpo di reato, unitamente al
supporto che la contiene (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris ed altro Rv.

\Se’

259776).
Sotto tale aspetto, allora, il nesso oggettivo dei procedimenti si identifica
nelle fattispecie disciplinate dall’art. 12, lettere a) e b) cod. proc. pen., il nesso
finalistico nelle fattispecie di cui all’art. 12 lett. c) e art. 371, comma 2, lettera
b), prima parte, cod. proc. pen. e quello probatorio nell’art. 371, comma 2,
lettera b) seconda parte, e lettera c) cod. proc. pen. con l’eccezione in
precedenza enunciata e che trova fondamento nella ovvia considerazione che,
presupponendo sempre e comunque come “stessa fonte” l’intercettazione
eseguita in un procedimento ed utilizzandola quindi indiscriminatamente nei
diversi procedimenti, sarebbe eluso il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod.
proc. pen., rendendo sempre possibile l’utilizzo delle captazioni nel diverso
procedimento fondato sulle risultanze delle medesime intercettazioni (Sez. 3, n.
33598 del 08704/2015, cit., non mass.).
Conclusivamente, nel caso di specie, non emergono e neppure sono stati
indicati dal pubblico ministero ricorrente, per il reato di frode sportiva, elementi
di connessione o collegamento con quello relativo alla tentata estorsione in
danno del Pulvirenti (ossia l’esistenza di una connessione tra il contenuto della
originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i
reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico), non
potendo bastare al riguardo il riferimento al “nesso investigativo unitario”, né la
circostanza, puramente estrinseca, dell’emersione dei fatti di frode sportiva in
occasione delle indagini contro ignoti per tentata estorsione, notizia di reato
originata da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine
9

verifica, per ancorare il dato alla disciplina positiva, nelle ipotesi di connessione

nell’ambito di altro, differente, e peraltro non connesso o collegato,
procedimento.
Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero va dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 04/11/2015

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