Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26079 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26079 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE GIUSEPPE N. IL 18/04/1968
avverso la sentenza n. 1750/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Conte Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di
Salerno in data 26.11.13 che ha confermato quella, in data 13.5.11, del Tribunale di Sala Consilina
con la quale è stato condannato, per il reato di furto pluriaggravato, alla pena di anni tre di
reclusione ed €206,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., in riferimento agli artt.157 ss.

termine di prescrizione del reato di furto sub A), avendo considerato un aumento di 1/4 del termine di
prescrizione, distinto ed ulteriore rispetto a quello della metà di cui all’art.161 c.p.p., in ragione di
non meglio precisati ‘atti interruttivi’; ciò dopo aver già aumentato la pena massima (anni 10 di
reclusione) della metà in ragione della recidiva ex art.99, comma 2, c.p.
Vi era quindi stato un doppio aumento in ragione degli atti interruttivi, con erronea applicazione
delle disposizioni di cui all’art.6 1.n.251/05.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, se pure i
giudici di appello hanno errato nel computare, ai fini del decorso del termine prescrizionale,
l’ulteriore aumento di 1/4 ai sensi dell’art.161 c.p.p., in presenza dell’assorbente aumento della metà
della pena massima (anni 10 di reclusione) a titolo di recidiva, il termine complessivo di 15 anni
non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta,
come già detto, il 26.11.13, mentre il reato di furto aggravato risulta commesso il 3.7.99 (con
prescrizione quindi al 3.7.14).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in €
1.000,00.

c.p., come modificati ex 1.n.251/05, per avere erroneamente i giudici di appello indicato al 3.4.18 il

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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