Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26078 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26078 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGREDA CHAVEZ ESTEBAN VICTOR HUGO N. IL 22/06/1981
RECINAS RODRIGUES EVA GERALDINE N. IL 07/08/1988
YAURIVILCA YPARRAGUIRRE VICTOR HUGO N. IL 21/10/1985
avverso la sentenza n. 5183/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

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Recinas Rodrigues Eva Geraldine, Yaurivilca Yparraguirre Victor Hugo e Agreda Chavez Esteban
Victor Hugo ricorrono avverso la sentenza 28.10.13 della Corte di appello di Firenze con la quale,
in parziale riforma di quella in data 30.6.09 del locale g.i.p., Agreda è stato assolto dal reato sub b)
(art.14 comma 5-ter d.lgs. n.286/98) perché il fatto non è previsto come reato ed è stata
rideterminata la sua pena, per il reato di concorso in furto aggravato, in mesi otto di reclusione ed €

per tale reato, alla pena — concesse attenuanti generiche equivalenti — di mesi otto di reclusione ed
€300,00 di multa ciascuno.
Deduce il ricorrente Recinas, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo
motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere la Corte territoriale ritenuto
applicabile l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., senza considerare la lesione arrecata dall’intera
azione criminosa, che nella specie doveva tenere conto del fatto che la merce era stata subito
riconsegnata al legittimo proprietario, ancora nell’imballo originario.
Con il secondo motivo si censura la commisurazione della pena, che non aveva tenuto conto della
non particolare gravità del fatto, della immediata riconsegna al proprietario della refurtiva e della
incensuratezza della ricorrente.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p., negato
pur essendo la Recinas priva di precedenti e partecipe di un’azione delittuosa non connotata in
termini di particolare gravità.
Yaurivilca ha articolato tre motivi, del tutto analoghi a quelli della coimputata Recinas, mentre
Agreda lamenta il mancato esame critico dei motivi di appello, essendosi i giudici di secondo grado
riportati a quanto affermato dal primo giudice, il quale non aveva argomentato circa la non
credibilità dei coimputati che, confessi, avevano liberato da ogni responsabilità l’Agreda,
limitandosi a considerazioni meramente ipotetiche nel ritenere quest’ultimo autore materiale della
sottrazione dei beni.

300,00 di multa; nei confronti degli altri due coimputati è stata confermata la sentenza di condanna,

Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p.,
illogicamente negato nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità, la Corte
fiorentina ha evidenziato come la responsabilità dell’Agreda in ordine al concorso nel furto riposi

videocamere, il quale ha specificato che quest’ultimo è intervenuto proprio mentre egli stava
andando a controllare, su richiesta (pretestuosa) dei complici, dapprima il prezzo del televisore e poi
quello di un frigorifero esposto in zona defilata rispetto al rimanente materiale, per cui non certo
illogicamente i giudici di merito hanno concluso nel senso che è stato materialmente l’Agreda a
commettere il furto mentre gli altri due correi distraevano il commesso.
In ordine al trattamento sanzionatorio, correttamente escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art.62 n.4 c.p. in ragione del valore non certamente di scarso rilievo delle due videocamere
sottratte (800,00 euro), la pena irrogata è stata ritenuta congrua dalla Corte toscana in ragione della
capacità criminale dimostrata nell’occasione dai tre imputati, la quale, non ritenuta occasionale in
considerazione delle modalità con cui si è estrinsecata, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p. è
stata ritenuta ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

sulle dichiarazioni del commesso del negozio di elettronica interessato dal furto delle due

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