Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26077 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26077 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUALANDI ANGELO N. IL 25/03/1948
avverso la sentenza n. 2508/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Gualandi Angelo ricorre avverso la sentenza 13 t13 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella in data 4.4.11 del Tribunale di Livorno con la quale è stato condannato, per il
reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva,
alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo l’imputato stato solo visto nei pressi
dell’autocarro e vicino alla vettura aperta, ma ciò non significava che fosse stato lui ad
impossessarsi del gasolio, ben potendo averlo prelevato altre persone.
Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio per non essere state concesse le
attenuanti generiche senza considerare le miserevoli condizioni di vita dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quanto al primo motivo, sia
perché involgente considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché
manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da
profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Gualandi derivi
dall’essere stato sorpreso, in ora notturna, dagli operanti nella esclusiva disponibilità di una vettura
al cui interno vi erano tre taniche di plastica piene di gasolio, nonché di un tubo di gomma recante
le tracce di un recente utilizzo per asportare il carburante da un camion, il quale, dal canto suo,
presentava il tappo della benzina forzato.
Legittimamente al prevenuto non sono state concesse attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza, in considerazione dei numerosi precedenti specifici, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per mancanza di prova in ordine alla

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2015

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