Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26075 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26075 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVATAIO SALVATORE N. IL 24/05/1982
avverso la sentenza n. 171/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/04/2015

Cavataio Salvatore ricorre avverso la sentenza 25.9.13 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella, in data 12.1.10, del Tribunale di Prato con la quale è stato condannato, per i reati
di cui agli artt.641 e 624 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di mesi sette di reclusione ed
€ 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta pur lasciando irrisolte alcune perplessità e pur
concludendo nel senso che solo successivamente al rapporto instaurato con la p.o. Pelagatti Paolo la
situazione era divenuta chiara.
Poichè l’insolvenza doveva quindi considerarsi sopravvenuta, il reato non era rimasto integrato
tanto che la stessa p.o. aveva dichiarato che alcuni giorni prima di pagare il conto del Bed &
Breakfast

il Pelagatti aveva chiesto un prestito di 100 euro per poter mangiare.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici
attribuito la responsabilità del furto di asciugamani al Cavataio sulla base di , in assenza
di un sufficiente quadro probatorio.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione dell’attenuante ex art.62 n.4 c.p. e con il
quarto motivo si censura l’eccessività della pena irrogata e la mancata concessione delle attenuanti
generiche, illegittimamente negate .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Cavataio riposi sulle dichiarazioni della
parte lesa — la cui attendibilità non è in discussione – , da cui era facilmente desumibile che sin
dall’inizio del rapporto il Pelagatti aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza facendogli

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado ritenuto la

credere che avrebbe pagato il corrispettivo della sua permanenza presso il Bed and breakfast con il
ricavato della propria attività lavorativa di guardia giurata, condizione non corrispondente a verità —
hanno perspicuamente osservato i giudici di appello — tanto che l’imputato aveva addirittura chiesto
un prestito di 100 euro (di cui non avrebbe avuto bisogno ove avesse effettivamente lavorato) per
poi, approfittando di una situazione dolorosa che aveva costretto la p.o. ad allontanarsi, riprendersi

Legittimamente sono state negate sia le attenuanti generiche, in ragione della ‘sfrontatezza’ del
comportamento tenuto e dell’irruenza adottata presso l’addetto alla rception per recuperare i
documenti — senza che peraltro il ricorrente abbia evidenziato concreti elementi di segno positivo
non considerati dai giudici di merito – , sia l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., in ragione del
, di non modesto momento, con conseguente corretta
determinazione, alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p., del trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2015

d’imperi° i documenti d’identità e lasciare l’alloggio portando con sé gli asciugamani della stanza.

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