Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26070 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26070 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA GIUSEPPE N. IL 01/04/1972
avverso l’ordinanza n. 62/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta da VINCIGUERRA Giuseppe in ordine all’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal
locale Giudice per le Indagini preliminari per il delitto di associazione per delinquere di stampo
mafioso ed altro.
Propone dichiarazione di ricorso per cassazione l’imputato a cui non ha fatto seguito il deposito
dei motivi di impugnazione, che pertanto deve esser dichiarata inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in E. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 prile 2015.

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