Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26068 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26068 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANFARDINO VINCENZO N. IL 01/04/1994
LAMI GIUSEPPE N. IL 07/03/1990
LAMI DOMENICO N. IL 19/04/1992
AMATO SANTO N. IL 06/02/1990
GIORDANO GIUSEPPE N. IL 03/10/1994
COPPETA SALVATORE N. IL 03/07/1977
avverso la sentenza n. 130/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord applicava a ZANFARDINO Vincenzo,
AMATO Santo, GIORDANO Giuseppe, COPPETA Salvatore, LAMI Giuseppe e LAMI Domenico, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine
al delitto di furto pluriaggravato, consumato e tentato, in concorso, commesso il 25 febbraio
2014.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
il 9 aprile 2015.

lorlok

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