Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26061 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26061 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSANO FRANCESCO N. IL 13/11/1983
avverso la sentenza n. 1135/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data
21 febbraio 2007 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da BUSANO Francesco, dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato e tentata estorsione,
commessi fino al 14 maggio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sul possibile ricorrere dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in qUanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
°argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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