Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26060 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26060 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANATTA BRUNO N. IL 09/05/1969
avverso la sentenza n. 4607/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVAN

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
11 giugno 2013 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da ZANATTA Bruno, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, commesso il 11 febbraio 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa
Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la
Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche
i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.
133 C.P., applicabile anche ai fini degli artt. 62 bis e 69 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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