Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2606 del 21/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2606 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARCHI’ SANTO N. IL 04/04/1979
avverso l’ordinanza n. 197/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sontite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; –
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Data Udienza: 21/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.6.2011 il Tribunale di Catania,
in funzione di
giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da Marchi
Santo di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti di
reato giudicati con le seguenti sentenze: 1) Tribunale di Catania di
condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il delitto di rapina
condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il delitto di rapina
aggravata commesso in Catania il 22.5.2008, rideterminando la pena
complessiva in anni 5 e mesi 6 di reclusione.
Avverso l’ordinanza il difensore ricorre per mancanza ed illogicità
della motivazione:il Tribunale non ha indicato i criteri seguiti per
pervenire alla determinazione della pena finale ai sensi dell’art.132
cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’esercizio da parte del
giudice di merito del potere
di
determinazione discrezionale della pena entro i limiti edittali fissati dalla
legge, previsto dall’art.132 cod.pen. , richiede l’esplicitazione di una
motivazione nei casi in cui l’entità della pena sia stabilita in misura
significativamente difforme dal criterio mediano. In tal senso si è
affermato che , qualora il giudice, esercitando il potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, ritenga di dover apportare alla pena fissata
per il reato più grave un notevole aumento a titolo di continuazione, è
necessaria una specifica motivazione sul punto. (Sez. 2, n. 2501 del
05/02/1992, Incerti ed altro, Rv. 189295).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, a fronte di una pena
detentiva massima costituita, ai sensi dell’art.671 comma 2
cod.proc.pen., dalla somma delle singole pene inflitte, pari ad anni 6 di
reclusione, ha applicato in concreto una pena detentiva di anni 5 e mesi 6
di reclusione, omettendo di allegare le ragioni per le quali ha ritenuto di
commisurare la pena in misura prossima alla pena massima applicabile.
aggravata commesso in Catania il 28.9.2008; 2) Tribunale di Catania di
La decisione impugnata deve essere annullata limitatamente alla
parte relativa alla commisurazione della pena effettuata senza
motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.