Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26055 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26055 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCO GIUSEPPE N. IL 01/04/1967
avverso la sentenza n. 992/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, esclusa l’aggravante dei futili motivi e
rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 27 settembre 2012 dal
Tribunale di Novara, appellata da FALCO Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di lesioni
personali, commesso il 13 marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e sul trattamento sanzionatorio
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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