Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26053 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26053 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILASI CARMELO N. IL 01/12/1946
avverso la sentenza n. 1942/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, ridotta la pena e sostituita la pena accessoria, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 25 novembre 2010 dal locale Tribunale, appellata da VILASI Carmelo, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale e documentale, commesso il 29 maggio 2003.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
ed il trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la pur difficile ricostruzione delle vicende patrimoniali della società avesse fatto rilevare al curatore la presenza ante fallimento di
beni strumentali e di cassa della cui sorte il prevenuto non aveva fornito alcuna spiegazione.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è il secondo motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si
sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi precedenti penali — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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