Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26052 del 09/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26052 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARACETTI DONATELLA N. IL 11/07/1964
avverso la sentenza n. 235/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/04/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, escluse le attenuanti generiche e riconosciuta quella ex art. 62 n. 4 c.p., ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 11 ottobre
2012 dal Tribunale di Udine, Sezione distaccata di Cividale del Friuli, appellata da BARACETTI
Donatella, dichiarata responsabile del delitto di furto, commesso il 15 giugno 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio .
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito, nel riconoscere l’attenuante del danno di speciale tenuità, ha peraltro
osservato, in accoglimento di appello del Pubblico Ministero, che le concesse attenuanti generiche dovevano essere escluse con riferimento a corretti parametri di valutazione quali quello della
personalità dell’imputata, gravata di plurimi precedenti penali, previsti dall’art. 133 c.p. e valutabili anche ex art. 62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015.

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