Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2605 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2605 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHINATTI GABRIELE N. IL 31/08/1954
avverso la sentenza n. 3372/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i7.3 eo C-4 14 e..veié, •
che ha concluso per : a nht/ fr m e 44 7 7.

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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre in cassazione Ghinattí Gabriele tramite il suo difensore
deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge ex art 606, comma 1 lett. 8 del c.p.p., in relazione
alla violazione dell’ad 62 comma 1 nr. 4 del c.p.
Il debito anche se qualificato (nella specie contributi previdenziali ed
assistenziali, ritenute) non può escludere l’applicazione nelle ipotesi di
modestissime somme dell’art 62, nr. 4 del c.p.; infatti se il debito è di modesta
entità rimane sempre tale.
2. 2. Violazione della legge 689 del 1981-art 58- e dell’ad 133 c.p. per
l’omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
La corte di appello ha negato la conversione sulla base della recidiva e del
presupposto dell’inverosimile pagamento della pena pecuniaria;
dall’inadempimento (data del commesso reato, 16 febbraio 2007) ritiene
l’impugnante siano decorsi tanti anni, e quindi vi è “un’incapienza ormai datata …
per giustificare un’ immeritevolezza attuale …”;
ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
L’omessa concessione dell’attenuante dell’ad 62, comma 1, n. 4, del cod.
pen. in relazione alla somma di € 120,00 non è sorretta da motivazione
esauriente.
Come già affermato da questa Corte, la concessione dell’attenuante non è
legata alla natura del debito, come erroneamente ritenuto nella sentenza
impugnata, ma riguarda il “lucro” del reo e il danno dell’offeso, Cassazione, Sez.
5, n. 9248 del 14/10/2014 – dep. 03/03/2015, Seck, Rv. 262962:
“La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è
applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in
virtù del tenore testuale assunto dall’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a
seguito della modifica introdotta dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a
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1. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 29 maggio 2014,
confermava la sentenza del tribunale di Ferrara del 12 aprile 2011 che aveva
condannato Ghinatti Gabriele alla pena di mesi 5 di reclusione ed € 500,00 di
multa (pb mesi tre di reclusione ed C 300,00 aumentati come sopra per la
recidiva), per il reato di cui all’ad 2 comma 1 bis della legge 638 del 1983,
omesso versamento dell’importo di € 120,00 di ritenute previdenziali ed
assistenziali.

tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura
giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro
(conseguendo o conseguito dall’agente), sia l’entità dell’evento dannoso o
pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi)”. Vedi anche Cassazione Sez. 5, n.
44829 del 12/06/2014 – dep. 27/10/2014, Fabbri e altro, Rv. 262193.

I presupposti della concessione del beneficio sono quelli previsti dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, art. 53 e 59. Ritenere che l’incapienza economica sia
ostativa alla concessione del beneficio comporterebbe un’interpretazione della
norma contraria al principio costituzionale dell’art 3.
Nemmeno la recidiva esclude l’applicazione del beneficio come già
affermato da questa Corte, . (Sez. 3, n. 32116 del 11/06/2013 – dep. 24/07/2013,
Pg in proc. De Dominicis, Rv. 256736):
“In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, l’art. 59,
comma secondo, lett. a), della legge 24 novembre 1981, n. 689, va interpretato
nel senso che la esclusione del beneficio della sostituzione della pena detentiva
opera nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati
della stessa indole con sentenze divenute irrevocabili, sicché nel computo delle
condanne riportate non può essere inclusa quella in relazione alla quale il beneficio
viene richiesto”.
5. Infine deve rilevarsi che il reato in oggetto non può ritenersi
depenalizzato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha
conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la
depenalizzazione, e quindi il reato di cui all’alt 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre
1983, n. 683, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere
considerato violazione amministrativa (Cassazione, sez. 3, n. 20547 del 14 aprile
2015).
6. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

PQM

Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di
appello di Bologna.
Così deciso il 5 novembre 2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

4. Il secondo motivo concerne la negazione della conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria, sulla considerazione, contenuta nella motivazione
della sentenza impugnata, dell’inverosimile adempimento della pena pecuniaria.

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