Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26046 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26046 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CYMBALA AGNIESKA N. IL 27/08/1981
avverso la sentenza n. 42/2011 TRIB.SEZ.DIST. di FANO, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto e in diritto.

11 15 maggio 2012 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, dichiarava
Cymbala Agnieska colpevole del reato previsto dall’art. 660 c.p. e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di duecento euro di
ammenda.

avv. Filippo Ruggeri del foro di Pesaro, non abilitato al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Ancona trasmetteva
gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è consentito l’appello
(art. 593, comma 3, c.p.p.).
Poiché l’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello” in
violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da un
avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,
primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore di fiducia dell’imputata,

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