Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26042 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26042 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHITELLI SERGIO N. IL 03/08/1969
avverso l’ordinanza n. 2211/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza emessa il 27 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Milano rigettava il reclamo proposto da Sergio Marchitelli avverso il
provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza che, il 19 febbraio 2014, aveva
respinto l’istanza di conguaglio della liberazione anticipata, già concessa in

mentre aveva concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata per il
semestre decorrente dal 31 luglio 2013 al 30 gennaio 2014.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Marchitelli, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

relazione a sette semestri di pena espiati dal 31 gennaio 2010 al 30 luglio 2013,

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