Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26041 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26041 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALLIPARI PIETRO N. IL 26/02/1966
avverso l’ordinanza n. 303/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Milano disponeva, nei confronti di Pietro Callipari, la revoca della liberazione
anticipata, concessa con ordinanze del locale Magistrato di sorveglianza del 9 luglio
2007, 21 settembre 2007, 26 marzo 2008, 24 settembre 2008, 23 giugno 2009, 14
aprile 2009, 7 settembre 2011 per complessivi giorni 765, a seguito della condanna
commesso l’ l marzo 2012, nel corso dell’esecuzione della pena.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Callipari il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in curo mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
inflitta al suddetto Callipari per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,