Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26040 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26040 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVASULI PASQUALE N. IL 14/11/1959
avverso l’ordinanza n. 817/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza emessa il 27 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Milano rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella
forma della detenzione domiciliare, avanzata da Pasquale Favasuli – detenuto in
espiazione della pena residua di ventitré anni, dieci mesi e giorni ventiquattro di

ed altro – ritenendo che le condizioni di salute dello stesso non fossero incompatibili
con la detenzione in carcere, che all’interno dell’istituto penitenziario fossero
somministrabili le terapie e le cure necessarie e, infine, che fossero praticabili
controlli ospedalieri presso centri specialistici in regime detentivo intramurario.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Favasuli, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

reclusione per i delitti di omicidio volontario, violazione alla disciplina sulle armi

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