Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26036 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26036 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEREZ PIETRO N. IL 27/07/1980
avverso il decreto n. 738/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del
10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con decreto emesso il 10 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Lece dichiarava inammissibile, per mancata presentazione dei
motivi, il reclamo proposto da Perez Pietro avverso il provvedimento del Magistrato
di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, non consentita in presenza di una non corretta
instaurazione dell’originario rapporto di impugnazione, non corredato dai prescritti
motivi a sostegno dello stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

Perez, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle

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