Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26035 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26035 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCIATORE VITO N. IL 13/07/1956
avverso l’ordinanza n. 1798/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza emessa il 17 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione
domiciliare, semilibertà, avanzate da Vito Cacciatore, ritenendo sussistente la
pericolosità sociale, già dimostrata con la commissione dei gravi delitti per i quali
era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e avvalorata dalla pendenza
personalità che aveva messo in luce la mancanza di un serio processo di revisione
critica.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Cacciatore, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
penale per reati allarmanti, anche alla luce dei risultati dell’osservazione della